avvisi di accertamento

LA DELEGA ESIBITA DALL’UFFICIO DEVE PROVARE L’EFFETTIVA APPARTENENZA DEL SOTTOSCRITTORE DELL’ATTO ALLA CARRIERA DIRETTIVA

05/10/2015


La pronuncia in esame è di quelle destinate a lasciare il segno, dal momento che, sino ad ora, nessuna sentenza aveva mai chiarito che, nel caso in cui il contribuente contesti l’esistenza di un valido provvedimento di delega a sottoscrivere l’atto, incombe sull’Agenzia delle Entrate chiamata in giudizio l’onere di dimostrare non soltanto che la delega, al momento della sottoscrizione, esistesse, ma, soprattutto, che lo stesso soggetto delegato dal Capo dell’Ufficio a firmare l’atto apparteneva alla carriera direttiva, così come impone la norma di cui all’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/73.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Enna con la sentenza n. 1122/3/15, depositata il 5 ottobre scorso.

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici siciliani, un contribuente impugnava distinti avvisi di accertamento, contestando, fra le varie doglianze, la nullità degli atti “..giacché non recanti la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva, come impone va l’art. 42 del D.P.R. n. 600/73.”.

L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, depositava il documento che attestava l’effettivo rilascio, da parte del Capo dell’Ufficio, del potere di sottoscrivere gli atti al Capo Team II Accertamento, nulla precisando, però, in ordine alla circostanza che il soggetto delegato fosse, o meno, in possesso  dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, ovvero che appartenesse alla carriera dirigenziale.

Tale omissione, a parere del Collegio giudicante, ha determinato la caducità degli atti impugnati, dal momento che, affermano i Giudici, “Vero è che il Direttore dell’Agenzia può delegare tale compito ad un funzionario dell’Agenzia medesima della nona qualifica funzionale, ma in tali ipotesi, in presenza di specifica eccezione di parte, l’Agenzia resistente avrebbe dovuto produrre in giudizio non soltanto la delega conferita al capo team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti la stessa poteva essere esercitata, ma, soprattutto, attestazione in ordine all’effettivo possesso, da parte del capo team delegato firmatario degli avvisi impugnati, della qualifica necessaria per poter ricevere tale delega e legittimamente operare in ragione di essa.”.

La pronuncia in esame offre vari spunti di riflessione, soprattutto per quel che attiene alla specificità della contestazione che bisogna fare nel caso in cui ci si trovi ad impugnare un avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto diverso dal Capo dell’Ufficio, in virtù di un provvedimento di delega rilasciato da quest’ultimo.

Di frequente, accade infatti che il difensore del contribuente si limiti ad eccepire l’omessa allegazione della delega, o, parimenti, il mancato richiamo nel corpo dell’atto dei contenuti essenziali della stessa, dimenticandosi, però, di contestare il possesso, da parte del delegato firmatario, dei requisiti funzionali richiesti dalla legge per poter ricevere l’investitura a sottoscrivere gli atti.

In effetti, la disposizione normativa che disciplina i contenuti essenziali dell’avviso di accertamento, in buona sostanza, non richiede affatto che il soggetto, legittimato principale alla sottoscrizione, rivesta una particolare qualifica, tanto più dirigenziale.

Paradossalmente, invece, nel caso in cui a firmare l’atto sia un soggetto diverso da quest’ultimo, ma da esso delegato, la norma richiede, specificamente, a colui che appone la firma una particolare qualifica funzionale, ovvero, l’appartenenza alla carriera direttiva, che, secondo l’attuale CCNL del comparto Agenzie fiscali corrisponde alla terza area funzionale, ex nona qualifica dirigenziale.

Ragion per cui, ogni qualvolta si solleverà nel ricorso il vizio relativo all’omessa prova della circostanza che il soggetto firmatario dell’atto, su delega del Capo dell’Ufficio, sia dotato dei requisiti richiesti dalla norma, incomberà sull’Agenzia resistente il preciso ed inderogabile onere di dimostrare che quel soggetto fosse, appunto, un impiegato della carriera direttiva e non già un semplice funzionario, con la conseguenza che laddove tale prova non venisse offerta l’atto è da considerarsi nullo.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web