20/12/2017
“In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica**, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (Cass. Sez. V 428/15”.
E’ questo il principio ribadito dalla sezione V della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28314 del 27.11.2017.
Dall’esame della pronuncia è agevole desumere che laddove i conti correnti dei soci della società sottoposta a verifica fiscale dovessero presentare dati incongruenti rispetto alla loro posizione personale, in mancanza di un’attività economica riconducibile alla sfera privata degli stessi è legittimo presumere che i versamenti siano riconducili ad entrate derivanti da utili extra contabili riferibili alla società.