20/05/2016
“L’intervenuta decadenza dei termini per l’azione accertatrice determina la preclusione per l’Amministrazione finanziaria allo svolgimento di attività di accertamento di un credito fiscale, a proprio favore, maggiore di quello risultante dalla dichiarazione; non determina, invece, alcuna preclusione alla facoltà della Amministrazione di contestare la sussistenza di un proprio debito qualora sia destinataria di una richiesta di rimborso di un presunto credito di imposta.”.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte con la sentenza n. 10479, depositata il 20 maggio scorso.
Il principio affermato dagli ermellini riconosce all’amministrazione finanziaria il potere di procedere alla rettifica di una dichiarazione, consistente nel disconoscimento di un proprio debito d’imposta, anche nell’ipotesi in cui sia decorso il termine previsto dalla legge per la notifica dell’avviso di accertamento.
Tuttavia – precisa la Corte – tale facoltà è esercitabile solo ed esclusivamente qualora l’ufficio sia destinatario di una richiesta di rimborso di un presunto credito di imposta.