avvisi di accertamento

VERIFICA FISCALE AI DANNI DELLA A.S.D: LA REVOCA DELLO STATUS DI "ENTE NON COMMERCIALE"

10/01/2022


Una delle contestazioni che viene rivolta sempre più frequentemente ai danni delle A.S.D., è che dietro le stesse si nasconda, in realtà, una vera e propria attività commerciale con finalità di “business”, come tale - dunque - non idonea a godere del regime premiale previsto dal Legislatore a favore del terzo settore.

In relazione a quelli che rappresentano i soggetti legittimati a procedere con le contestazioni testé evidenziate, si fa presente che accanto agli organi tradizionali, quali l’Agenzia delle Entrate e/o la Guardia di Finanza, l’art. 74-quater, D.P.R. n. 633/1972, individua un ulteriore soggetto in grado di poter verificare ed accertare il corretto adempimento degli obblighi civilistici e tributari da parte delle ASD: la SIAE (Società italiana degli Autori ed Editori).

A tal proposito, è doveroso far presente, tuttavia, che i controlli effettuati da quest’ultima non costituiscono, almeno in linea di principio, una verifica approfondita della posizione del soggetto inquisito, ma rappresenteranno - al più - un valido elemento di supporto per la successiva attività di accertamento che sarà, verosimilmente, posta in essere da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta avviata la verifica (che di norma non potrà superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili al massimo di altri 30), l’Associazione diventa - ex lege - titolare di alcuni diritti e facoltà prestabiliti dal legislatore, nell’alveo dei quali appare senza dubbio opportuno menzionare quello di:

  • richiedere ai soggetti verificatori le ragioni giustificative dell’accesso, l’oggetto della verifica nonché il periodo o le annualità d’imposta interessate alla verifica;

  • richiedere che l’esame della documentazione contabile e amministrativa prosegua presso l’ufficio dei verificatori o presso quello del professionista incaricato di assistere il contribuente;

  • richiedere di essere assistito da un professionista;

  • richiedere che l’attività di verifica venga effettuata durante il normale orario di lavoro;

  • richiedere che l’attività dei verificatori non interferisca con la propria attività economica, arrecando la minor turbativa possibile;

  • far inserire le proprie osservazioni, rilievi e precisazioni all’interno del processo verbale redatto dai verificatori;

  • richiedere, consultare ed esaminare copia dei documenti acquisiti nel corso della verifica (salvo l’adozione di idonee misure cautelative).

Restando all’interno dei confini della metodologia accertativa in esame, è opportuno sottolineare che diversi sono gli elementi che - qualora presenti - potrebbero condurre alla formalizzazione di rilievi e contestazioni dai risvolti decisamente deleteri.

Affinché ciò non avvenga, è dunque oltremodo necessario che l’ente sottoposto a controllo sia in grado di dimostrare (esibire) tutta una serie di circostanze e documenti dai quali si evinca, giustappunto, il corretto assolvimento degli obblighi imposti dal legislatore al fine di poter legittimamente usufruire del particolare regime agevolato.

Tra questi, appare particolarmente importante che il soggetto verificato riesca a comprovare:

  • la sussistenza di un atto costitutivo e di uno statuto regolarmente aggiornati;

  • la regolare iscrizione nei registri del CONI;

  • la concreta esistenza dei verbali delle assemblee indette, nonché degli avvisi di convocazione delle stesse affissi sulla bacheca pubblica (c.d. “democraticità dell’ente”, di cui diremo di qui a poc’anzi);

  • la palese evidenza dei giustificativi afferenti le varie spese sostenute, la rendicontazione economica annuale, la documentazione che attesti la partecipazione alle attività federali (gare, tornei, corsi di formazione ed aggiornamento, ecc.).

Difatti, laddove a seguito dei suddetti controlli dovesse constatarsi la mancanza anche di uno soltanto degli elementi dapprima citati, l’ufficio verificatore potrebbe concludere la propria attività istruttoria con l’irrogazione di una sanzione decisamente penalizzante in relazione a siffatta/ tipologia di ente, vale a dire con la revoca formale della qualifica di “ente non commerciale”, e il conseguente disconoscimento del regime premiale di cui alla Legge n. 398/1991.


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CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ENNA - SENTENZA N. 1509/2022


L’ASSENZA DELLA C.D. “DEMOCRATICITÀ” E LA CONSEGUENTE PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

Il requisito della “democraticità ” è uno degli elementi cardine, ritenuto dal Legislatore indispensabile affinché le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano usufruire del regime premiale offerto dalla Legge n. 398/1991.

L’importanza di tale principio è stata, non a caso, sacramentalizzata all’interno di una norma ben precisa - l’art. 90, comma 18, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (oggi abrogato per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 28.02.2021, n. 36) - per il tramite della quale veniva disposto che:

  • Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello Statuto devono essere espressamente previsti: ..e) le norme sull’ordinamento ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati..”

Una lettura a freddo della norma quivi richiamata ci impone - ictu oculi - di cogliere un primo dato rilevante, ovvero quello per cui in nessuna parte del disposto legislativo appena citato è possibile rinvenire l’esistenza di una perentoria e specifica sanzione in caso di inosservanza - da parte della ASD - del monito suggerito dal legislatore.

Ciò equivale a dire, intanto, che un’eventuale attività istruttoria svolta dall’Amministrazione erariale non potrà in alcun modo essere contrassegnata dal carattere della “vincolatezza”, dovendo - al contrario - dotarsi di quella soggettiva discrezionalità che, di volta in volta, consente di verificare la sussistenza di eventuali violazioni in relazione alla singola fattispecie concreta esaminata.

Ed è anche questa la ragione per cui, non di rado l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi in merito all’interpretazione oggettiva di siffatta norma.

Ciò, dal momento che non era (e non è a tutt’ora) compito agevole quello di individuare quelli che fossero i reali indicatori alla presenza dei quali era (ed è) indubitabilmente contestabile l’assenza del requisito della c.d. “democraticità” in capo all’ente associativo.

Difatti, nella maggior parte degli accertamenti condotti dagli organi verificatori, la mancanza di democrazia e la conseguente disapplicazione del regime premiale vengono ricollegati a circostanze per lo più generiche e fattuali, quali ad es.: il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, l’assenza dei nomi dei partecipanti all’interno del verbale di assemblea, la non rituale convocazione dell’assemblea, l’eventuale dichiarazione rilasciata da taluni associati circa la non consapevolezza di eventuali vicende societarie, ecc.

Proprio alla luce di tali dubbi interpretativi, è stato più volte chiesto all’ufficio - come si accennava poc’anzi - se l’eventuale presenza di mere violazioni formali potesse in qualche modo comportare la perdita dei benefici fiscali connessi alla Legge n. 398/1991.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate - a mezzo della circolare n. 18 del 1° agosto 2018, ha fornito la seguente risposta:

L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare - tra l’altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali. Come già chiarito in via di prassi dall’Amministrazione finanziaria, fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso**, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio (vedasi circolare n. 9/E del 24 aprile 2013).”

Nonostante le indicazioni offerte dall’Amministrazione erariale facciano propendere per il carattere decisivo - ai fini della sussistenza del requisito della democraticità - di elementi come quelli appena descritti in seno al passo della circolare ut supra riportata, si ritiene - a parere di chi scrive - che non possa ad ogni modo essere condivisa la tesi dell’ufficio che esclude, in maniera quasi aprioristica, che l’eventuale adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle ordinarie o, non di meno, che l’eventuale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi in seno al verbale dell’assemblea dei soci, possano anch’essi rappresentare, al pari di quelli tradizionali, indici oggettivi di esistenza di democraticità all’interno dell’ente.

Al contrario, appare oggettivamente violato il principio di democraticità allorquando le singole azioni e/o omissioni poste in essere dall’associazione risultino del tutto in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni normative, prima, e da quelle statutarie poi.

A titolo esemplificativo, possiamo ritenere che si configuri quanto appena affermato nelle ipotesi di:

  • Mancanza assoluta di forme di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto;
  • Assenza totale di assemblee lungo tutto il corso dell’anno solare oggetto di verifica;
  • Completa omissione dei nominativi degli associati sul libro dei soci;
  • Presenza di quote associative alle quali corrisponda una differente posizione in termini di diritti e prerogative afferenti la vita sociale dell’ente.

E più che evidente, dunque, come in siffatte circostanze nessun dubbio potrà giammai sollevarsi in merito alla fondatezza - o meno - della contestazione mossa dall’ufficio circa l’ipotetica assenza del requisito di democraticità, e dell’eventuale revoca del particolare regime agevolativo previsto dal legislatore in favore di taluni enti.

In definitiva, possiamo dunque affermare che l’eventuale presenza, o meno, del requisito poc’anzi richiamato, non possa affatto prescindere da una valutazione della singola fattispecie che, di volta in volta, viene a rappresentare il peculiare caso specifico posto al vaglio dei verificatori.

Valutazione che dovrà - ineludibilmente - essere improntata ad un criterio di oggettiva analisi degli elementi acquisiti in sede di verifica, anche e soprattutto in termini di effettiva corrispondenza tra quanto previsto a livello statutario e quanto, concretamente, avvenuto nel regolare svolgimento della vita associativa, non potendo certamente ritenere che azioni ed omissioni risicatamente distanti dal modello c.d. “tradizionale”, possano di per sé - ed in maniera del tutto automatica - comportare l’immediata perdita della natura di ente associativo e, con essa, la conseguenziale revoca del regime premiale di cui alla più volte citata Legge n. 398/1991.

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