cartelle esattoriali

CARTELLA DI PAGAMENTO NULLA SENZA L’INVIO DELL’AVVISO BONARIO

09/04/2018


“Invero, in tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi dell’art. 6 più volte citato, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei casi in cui sussistono incertezze su aspetti della dichiarazione, tanto che, la stessa S.C., in tema di contenzioso tributario, ha stabilito che tali atti devono ritenersi impugnabili in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando cosi nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili, evitando, altresì, in caso di esito positivo, successivi atti di riscossione più gravosi. La fattispecie in esame rientra nei casi sopra prospettati atteso che l’Ufficio, nelle controdeduzioni, nulla ha chiarito.”.

Queste le pregevoli conclusioni che si leggono nella sentenza n. 3074/4/17, depositata nella segreteria della Commissione tributaria regionale di Palermo il 21.08.2017.

L’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000, afferma che: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.”.

In ragione di ciò, devono ritenersi nulle le cartelle esattoriali non precedute dall’invio della comunicazione d’irregolarità ex art. 36bis, D.p.r 600/73 e 54bis, D.p.r. n. 633/72, tutte le volte in cui l’emissione del provvedimento fa seguito non tanto ad puro e semplice “omesso versamento” del contribuente, bensì a vicende che presuppongono l’esistenza di aspetti incerti in merito all’origine della pretesa impositiva.

E proprio questo è il principio che ha guidato i Giudici Siciliani nell’annullamento della cartella esattoriale impugnata dal ricorrente, laddove è stato, appunto, chiarito che non essendo stata ravvisata alcuna certezza in merito al fatto che la pretesa derivasse da una mera differenza tra quanto esposto in dichiarazione e quanto versato, e, oltretutto, avendo l’ufficio addirittura ammesso che possano essere state svariate le ragioni per disporre l’iscrizione dei ruoli, diventava quanto mai necessario l’invio della comunicazione di cui all’art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 da parte dell’Agenzia delle Entrate, traducendosi, il mancato passaggio appena citato, nella inevitabile e consequenziale nullità della cartella di pagamento successiva.

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