cartelle esattoriali

NEGATA LA NATURA DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO ALL’ISTANZA DI RATEAZIONE DELLA CARTELLA MAI RICEVUTA

02/03/2016


“La sottoscrizione dell’istanza di rateazione del pagamento di un’imposta non determina la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso già proposto avverso l’atto impositivo o di riscossione, in quanto, salva espressa dichiarazione in contrario, nella specie insussistente, la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l’impegno di pagare l’imposta secondo la rateizzazione stabilita.”. Sono queste le pregevoli conclusioni cui è giunta la Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. distaccata di Catania, con la sentenza n. 652/34/16, depositata il 17 febbraio scorso. A seguito di un ricorso avverso una cartella di pagamento mai ricevuta, (conosciuta solo a seguito di un accesso “casuale” presso gli sportelli dell’agente della riscossione), un contribuente si vedeva notificare un preavviso di fermo amministrativo, il quale, fra le altre, conteneva anche la cartella esattoriale impugnata poco tempo prima. Proprio al fine di scongiurare gli effetti pregiudizievoli della misura cautelare, il contribuente procedeva a rateizzare il suddetto preavviso con la presentazione dell’apposita istanza agli uffici preposti. In sede di discussione del giudizio relativo alla cartella mai ricevuta, però, parte resistente eccepiva che la prova dell’avvenuta notifica fosse da ricollegare alla volontà dello stesso contribuente di rateizzare l’intero preavviso, di conseguenza, quindi, anche la cartella oggetto d’impugnazione. Tesi che convinceva pienamente i giudici di prime cure, tanto da spingerli a rigettare in toto il ricorso del contribuente “ in quanto infondato e pretestuoso”. Ma il contribuente ricorreva avverso la decisione di primo grado insistendo, ancora una volta, nel carattere meramente cautelativo dell’istanza di rateazione, la quale, in alcun modo, poteva configurare volontà di ammissione del debito. Ed è proprio questo il principio che ha indotto i giudici del gravame a riformare la sentenza emessa dai colleghi della provinciale, sottolineando, con estrema cura, come la richiesta di un piano di rateazione non può mai tradursi nella cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso già presentato, ne, tanto meno, nell’implicita ammissione dell’esistenza di un debito a proprio carico. 

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