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COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA : CHE COS'E' E COME SI IMPUGNA (in caso di omessa notifica delle cartelle sottese)

06/02/2022


La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all’agente della riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni.

Decorso tale termine, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento degli importi intimati, oppure senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’agente della riscossione è autorizzato a procedere con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

Sul punto, è opportuno sin da subito sottolineare che l’ipoteca esattoriale può essere iscritta - in presenza di debiti superiori a 20 mila euro - su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede.

L’iscrizione di ipoteca, dunque, a      pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 10.01.2017, n. 380).

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IL CASO

Con la sentenza n. 13314, depositata il 18.05.2021, la V Sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, consolidando l’orientamento giurisprudenziale precedente, ha stabilito che “nel caso in cui (…) il contribuente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico, i giudici territoriali (devono) limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella presupposta e, in caso positivo, dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 8410/2018).

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una sentenza pronunciata dalla CTR della Liguria che confermava in toto quanto già statuito dai Giudici di prime cure.

Nello specifico, i decidenti regionali avevano rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, osservando come non potesse ritenersi meritevole di pregio l’eccezione relativa alla mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta, dal momento che la parte non aveva contestualmente impugnato la ridetta cartella (della quale era, comunque, successivamente venuto a conoscenza), né aveva contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo, e neppure eccepito la decadenza dell’Agente della riscossione.

Insistendo nella propria doglianza innanzi ai Giudici di legittimità, il ricorrente eccepiva l’erroneità dell’assunto della CTR, non sussistendo - a suo dire - l’obbligo della impugnazione della cartella di pagamento presupposta non notificata, potendosi optare se impugnare soltanto l’atto consequenziale (sotto il profilo della violazione della sequela procedimentale), ovvero anche l’atto presupposto, mai notificato, “al fine di contestare in nuce la pretesa tributaria”.

LA DECISIONE

Il Collegio di Piazza Cavour, valutato che l’Agente della riscossione si era limitato a produrre “una relata di notifica dalla quale si evinceva che, in assenza del destinatario, si era solamente proceduto alla affissione del plico alla casa comunale”, senza che si fosse provveduto“all’invio della raccomandata informativa”, ha concluso per l’accoglimento del ricorso avanzato dal ricorrente.

Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità “l’omessa notifica di un atto presupposto” - nella specie la cartella di pagamento -“costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato” - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale “si fonda sul mancato pagamento della cartella”.

Infatti, “il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l’omessa notifica dell’atto presupposto pone la questione della validità dell’atto successivo che lo presupponga”.

La nullità dell’atto presupposto - ribadiscono i Decidenti supremi facendo eco ad un orientamento pressoché univoco e consolidato – può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto; ovvero di impugnare cumulativamente quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr. Cass. sez. Unite n. 16412/2007).

PRINCIPIO DI DIRITTO

Nell’ipotesi in cui il contribuente - destinatario di una comunicazione preventiva di avvenuta iscrizione ipotecaria - voglia richiedere al Giudice la nullità della stessa in virtù dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nessun obbligo incombe sul medesimo circa l’impugnazione, unitamente all’atto principale (preavviso di iscrizione ipotecaria) delle cartelle di cui se ne deduce, giustappunto, l’illegittima procedura di notificazione.


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