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NULLO IL FERMO AMMINISTRATIVO SU BENI MOBILI STRUMENTALI

19/02/2024


FERMO AMMINISTRATIVO: CHE COS’E’ E QUALI SONO LE CONSEGUENZE

Il fermo amministrativo (ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973) è una particolare misura cautelare con la quale si dispone il vincolo del “fermo” su determinati beni mobili (per esempio, un’automobile) del debitore.

Tuttavia, prima di procedere con l’iscrizione dello stesso nei pubblici registri automobilistici (PRA), è necessario che al debitore venga inviata la c.d. comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

Per il tramite di quest’ultimo atto, il contribuente - da un lato - viene invitato a mettersi in regola, entro 30 giorni dalla notifica, mediante il pagamento delle somme dovute, dall’altro, viene informato della circostanza per cui, in caso di mancato pagamento, si procederà (senza ulteriore comunicazione) all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. 

SI PUO’ ISCRIVERE IL FERMO AMMINISTRATIVO SE L’AUTOMOBILE E’STRUMENTALE?

Nell’ipotesi in cui il debitore sia un professionista o, del pari, il titolare di un’attività imprenditoriale e riesca a dimostrare, mediante l’esibizione di idonea documentazione (copia del libretto/carta di circolazione; copia della licenza, concessione amministrativa, patente o altra documentazione idonea a chiarire la professione/attività svolta; certificato di attribuzione di partita IVA - per le persone fisiche - da cui risulta l’attività svolta; copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili o registro degli acquisti ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile o già interamente ammortizzato) che l’automobile oggetto di potenziale “fermo” è strumentale all’attività esercitata, egli potrà richiedere che il fermo non venga apposto segnalando le prefate circostanze all’Agente della riscossione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

FERMO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO SULL’AUTOMOBILE STRUMENTALE, ANCHE SE NON L’UNICA.

Negli ultimi tempi è accaduto che tantissimi lettori ci hanno sottoposto il seguente quesito: 

“Se l’automobile sulla quale intendono apporre il fermo amministrativo non è l’unico mezzo di proprietà del professionista piuttosto che dell’azienda debitrice del fisco, è possibile far valere comunque la clausola di non procedibilità, prevista e disciplinata dall’art. 86, comma 2, D.p.r. n. 602/73?

Prima di rispondere a tale domanda, ricordiamo che la norma nulla statuisce al riguardo, lasciando pertanto alla libera interpretazione delle parti la soluzione al problema.

Ed è proprio questa la ragione per cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione ritiene che non possa essere opposta la strumentalità del bene allorquando quella determinata autovettura non rappresenti l’unica automobile a disposizione del contribuente/debitore.

Ma a fornire una diversa versione dei fatti (utile anche ai fini di un eventuale ricorso tributario) ci ha pensato, di recente, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, che per il tramite di una sentenza pronunciata il 20 febbraio del 2023, ha avuto modo di statuire quanto segue:

“Ed invero, l’art. 52 – comma 1^ lett. m) bis - D.L 21/6/2013 n. 69 convertito nella L.
9/8/2013 n. 98, preclude all’agente della riscossione di agire in executivis sui beni dei quali il debitore ne dimostri la natura strumentale rispetto all’attività d’impresa svolta: ciò significa che è erronea la motivazione del primo Giudice il quale ha interpretato la norma nel senso di ritenere che essa pretenda – ai fini dell’esclusione di un bene del debitore esecutato – non solo la prova della sua natura strumentale rispetto all’attività d’impresa esercitata, ma anche la prova della sua “indispensabilità” per lo svolgimento dell’attività d’impresa, requisito, per contro, non richiesto dalla norma de qua.”.

In sintesi, a parere dei Giudici marchigiani non esiste nessuna norma che imponga al contribuente (che vuole impedire l’apposizione del fermo sul proprio veicolo “strumentale”) di dimostrare che quel determinato bene, oltre ad essere strumentale all’attività d’impresa e/o professionale esercitata, sia anche “indispensabile”, per tale intendendosi l’unico veicolo a disposizione del debitore esecutato.


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