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FERMO AMMINISTRATIVO: QUANDO PUO' ESSERE CONSIDERATO ILLEGITTIMO?

09/12/2021


Il fermo amministrativo rappresenta una peculiare tipologia di misura cautelare, disciplinata dall’articolo 86, DPR n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti tributari (e non) già scaduti per intervenuto decorso del termine dei 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.

Siffatto strumento - che anticipa l’effetto espropriativo di una futura esecuzione - ha natura afflittiva in quanto priva il contribuente della disponibilità del bene (autovettura, moto, ecc.) vincolato, determinandosi come effetto naturale il totale divieto di circolazione del veicolo sottoposto a fermo.

Nell’ambito del procedimento di riscossione dei crediti tributari, la norma prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla Direzione regionale delle entrate ed alla Regione di residenza.

In base a quanto previsto dalla normativa in vigore, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati necessita di una comunicazione preventiva (preavviso di fermo), dovendo l’Agente della riscossione notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.

L’assenza di una espressa previsione normativa ha portato a lungo a ritenere che in materia di fermo amministrativo fosse del tutto irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, in ragione del fatto che l’art. 86 del DPR n. 602/73 non sembra prevedere alcun limite di proporzionalità o, non di meno, di valore del credito, tra i presupposti minimi per l’applicazione di una simile misura cautelare.

Tuttavia, appare doveroso segnalare che sul punto sono intervenute alcune pronunce che hanno dichiarato illegittimo il preavviso di fermo su un bene il cui valore risulti notevolmente maggiore rispetto all’importo del debito iscritto a ruolo (CTP Treviso n. 421/3/2016).

 

QUALI VIZI NE CONSENTONO L’ANNULLAMENTO

Per quanto attiene ai potenziali profili di illegittimità del fermo amministrativo, ricordiamo che possono ricorrere innanzi tutto vizi di forma dello stesso, quali, ad esempio, l’omessa notifica della cartella di pagamento sottesa o del preavviso di fermo da inviare, come abbiamo visto prima, obbligatoriamente al contribuente

Sul piano sostanziale, invece, rappresentano possibili vizi di annullamento:

  • la circostanza che il fermo amministrativo sia stato iscritto su un veicolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

A tal proposito, è doveroso sottolineare, infatti, che in base a quanto previsto dall’art. 86, comma 2, DPR n. 602/73 (oggetto di novella da parte del Legislatore con il Decreto-legge n. 69/2013, c.d. Decreto del Fare), “il fermo amministrativo non viene iscritto se il contribuente dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione che esercita.”

In tale circostanza vi è dunque un ribaltamento dell’onere della prova, spettando al debitore presentare, anche personalmente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione preventiva, un’istanza di annullamento in autotutela avverso il preavviso di fermo, esponendo le ragioni dell’illegittimità dello stesso.

Ad ogni modo, tale istanza non determina la sospensione dei termini: vale a dire che in assenza di risposta - entro 30 giorni - da parte dell’Ente della riscossione, si renderà giocoforza  necessaria un’azione giudiziale.

  • la circostanza che il fermo amministrativo sia stato iscritto su un veicolo intestato a più soggetti.

Deve infatti ritenersi “oggettivamente inapplicabile” il fermo di un veicolo comune a più proprietari quando non tutti risultano essere debitori nei confronti dell’Agente della riscossione (CTR Piemonte sentenza n. 1374 del 3/10/2017).

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’Ente iscriva il fermo su un veicolo la cui proprietà appartenga a più soggetti, il relativo provvedimento potrà essere impugnato dal contribuente al fine di ottenerne l’annullamento.

  • la circostanza che il fermo amministrativo venga iscritto su un veicolo adibito o destinato a trasportare persone diversamente abili.
  • la circostanza che il fermo amministrativo sia stato iscritto su un veicolo detenuto in regime di leasing

E’ opportuno ricordare all’uopo che la misura cautelare in esame può essere adottata esclusivamente in relazione a beni di proprietà del soggetto debitore.

 

Se anche tu hai scoperto l’esistenza di un FERMO AMMINISTRATIVO apposto su un tuo veicolo, e vuoi verificare che lo stesso non sia immune da potenziali vizi di legittimità, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti: 340 9631958 - info@danielebrancale.it

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