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NOTIFICA A MANI DI PERSONA DIVERSA DALL’EFFETTIVO DESTINATARIO? LA LEGGE DI BILANCIO 2018 CANCELLA L’OBBLIGO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA

20/03/2018


Che il Legislatore non straveda per il contribuente era cosa nota ormai da tempo, ma che lo stesso arrivasse addirittura a diminuire quelle minime garanzie che con tanto sforzo era riuscito a concedergli, sembrava, fino a qualche mese fa, uno scenario del tutto irrealizzabile.

Peccato, però, che al cospetto di tutti gli scongiuri, il peggio si è avverato..

Parliamo della brillante idea, inserita nell’ultima Legge di Stabilità (Legge n. 205/2017), di eliminare il comma 5 dall’articolo 7 della tanto famigerata Legge n. 890/1982, nota agli onori di cronaca come testo normativo disciplinante le “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.

Prima di esaminare la disposizione tranciata, è più che opportuno però reintrodurre alcuni basilari ma allo stesso tempo efficaci concetti inerenti la notificazione di atti tributari, sostanziali e processuali.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 149 del c.p.c., disposizione, insieme ad altre, cui rinvia in maniera esplicita l’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 (rubricato Notificazioni), dispone, al primo comma, che “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.”.

Premesso ciò, è doveroso aggiungere a tal riguardo che questa particolare tipologia di notificazione si effettua secondo le norme di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, la quale, appunto, disciplina il modus operandi al quale deve pur sempre attenersi il soggetto notificatore che opta per la via alternativa a quella tradizionale.

Di seguito, si riporta il testo integrale dell’art. 7 della predetta legge (nella sua versione ante Stabilità 2018), dove vengono elencati, difatti, i principali adempimenti previsti a carico dell’agente notificatore che si ritrova a dover consegnare al contribuente un atto tributario, impositivo e/o riscossivo.

L’agente postale consegna il piego nelle  mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.                                                                                                                      

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a 14 anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, é comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale é consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere eseguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.”.

Pertanto, prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018, il comma 7 sopra citato prevedeva che, nel caso in cui il piego (contenente l’atto tributario) non fosse consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale avrebbe dovuto dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, meglio nota a tutti come “raccomandata informativa” o “Comunicazione di avvenuta notifica” - C.A.N.”.

Disposizione, si precisa, utile a consentire al contribuente di sapere che una busta a lui indirizzata fosse stata in realtà ritirata da un altro soggetto nel suo interesse, anche perché, non sembra ipotesi del tutto astratta che quella medesima persona, per una ragione qualsiasi, avrebbe potuto dimenticare di informare il reale destinatario dell’atto del ritiro della raccomandata.

Fin qui, qualche minima garanzia di conoscibilità dell’atto veniva pertanto assicurata al contribuente.

Come si diceva in rubrica, però, l’art. 1, comma 461, della Legge n. 205/2017 interviene, per usare un termine calcistico, a “gamba tesa” nei confronti di quest’ultimo, prevedendo l’eliminazione dell’ultimo comma dell’art. 7 summenzionato, così di fatto restringendo, e non di poco, le maglie delle tutele previste in suo favore.

Alla luce di ciò, quindi, deve considerarsi non più esistente nel nostro ordinamento l’obbligo, per l’agente della riscossione o per l’agenzia delle entrate notificante, di inviare una seconda raccomandata al contribuente, per mezzo della quale informarlo della circostanza che un atto a lui indirizzato sia stato, invece, consegnato ad un soggetto terzo rinvenuto presso il suo domicilio o la propria abitazione.

Inevitabile corollario di tutto questo sarà rappresentato dal fatto che, non di rado, ci toccherà assistere d’ora in avanti a casi di contribuenti che si vedranno notificare per la prima volta fermi amministrativi piuttosto che ipoteche esattoriali, senza minimamente aver preso conoscenza degli atti presupposti alla notifica di questi ultimi e, ancor più grave, senza tuttavia vedersi riconosciuto il diritto ad una piena ed inequivocabile contestazione della pretesa, anche e soprattutto sotto il profilo del merito.

Per buona pace dei contribuenti, le garanzie e le tutele (in un’ottica di rafforzamento del rapporto Fisco - Contribuente) continuano a diminuire!!!

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