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NULLA LA CARTELLA NOTIFICATA A MEZZO PEC IN MANCANZA DI FIRMA DIGITALE

22/05/2018


Sulla scia dell’orientamento nazionale predominante, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza n. 1461/2018, ha ribadito, a chiare lettere, il principio in base al quale sono da considerasi nulle le notifiche di atti esattoriali effettuate a mezzo pec, allorquando l’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata inviato al contribuente sia rappresentato da un semplice file .pdf piuttosto che dal più noto ed esaustivo formato .p7m.

Il Collegio siculo, nel riformare la sentenza di prime cure in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha avuto modo di precisare quanto segue: “Fermo restando che, a decorrere dal 1°giugno 2016, la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita, con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005, a mezzo di posta elettronica certificata,tale notifica non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, essendo tale estensione l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto.

Contrariamente, con la notifica in formato “.pdf “ o in formato “.doc”, come nel caso di specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.”.

In base al decisum dei Giudici isolani, quindi, l’unico formato idoneo a conferire certezza ed immodificabilità all’atto notificato per il tramite dello strumento informatico non può che essere rappresentato dal famigerato “.p7m”, il solo in grado di attestare, inoltre, che sul provvedimento sia stata apposta la regolare sottoscrizione con firma digitale.

Da ciò la conseguenza, non indifferente, che sono da considerasi pertanto nulli tutti gli atti che pervengono al contribuente in un formato diverso da quello prima citato, non essendo il file .pdf idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dal Legislatore al fine del corretto espletamento della notifica digitale.

                                                                                                                     

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