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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: COSA SUCCEDE SE NON PAGO LA PRIMA RATA?

08/09/2023


ROTTAMAZIONE QUATER: COSA SUCCEDE SE NON PAGO LA PRIMA RATA?

Con l’avvicinarsi della scadenza relativa al pagamento della prima rata della Definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater), fissata al 31.10.2023, la domanda che ci viene rivolta in maniera sempre più frequente è la seguente:

COSA SUCCEDE SE NON PAGO LA PRIMA RATA DELLA ROTTAMAZIONE?

Prima di fornire la risposta al quesito sopra indicato e, contestualmente, il nostro consiglio circa le azioni da mettere in campo qualora non si riuscisse a far fronte al pagamento della prima rata (fissata al 31.10.2023), è opportuno ricapitolare quelli che sono gli aspetti più importanti che devono tenere a mente tutti coloro che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Innanzitutto, ricordiamo che entro il 30 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve procedere alla trasmissione della “Comunicazione delle somme dovute” ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione.

Su questo aspetto, corre l’obbligo di rilevare tuttavia come, ad oggi, sono stati già numerosi gli invii relativi alla documentazione sopra richiamata, così di fatto anticipando di gran lunga il termine stabilito dal Legislatore.

Rispetto al contenuto della “Comunicazione delle somme dovute”, facciamo presente che tale documento dovrà contenere, inderogabilmente:

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. 
  • i moduli di pagamento precompilati (nel caso di versamento delle somme in maniera dilazionata, unitamente alla Comunicazione verranno trasmessi i primi 10 bollettini; la restante parte sarà inviata in un secondo momento).

Venendo ora al tema principale  del nostro approfondimento, è dunque opportuno mettere in risalto quelle che sono le conseguenze derivanti dal mancato pagamento della prima rata entro il termine stabilito dal Legislatore.

In riferimento a ciò, vale senz’altro la pena ricordare che il versamento della prima rata può essere effettuato sino al 05.11.2023, essendo presente anche in questa edizione della Rottamazione il limite di tolleranza dei 5 giorni, decorrenti dalla data riportata sul bollettino (nel caso della prima rata, 31.10.2023).

Purtuttavia, potrebbe accadere che in prossimità di tale scadenza, ci si renda conto di non avere nella propria disponibilità le risorse sufficienti a far fronte a tale adempimento, ragion per cui appare estremamente utile sapere, in maniera preventiva, a cosa si va incontro nell’ipotesi appena descritta.

L’art. 1, comma 244, della Legge di Stabilità 2023, prevede che: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.”.

Detto in altri termini, ciò significa che laddove si ometta di pagare la prima rata, gli effetti che inevitabilmente si produrranno sono i seguenti:

  1. Torna a “rivivere” il debito originario oggetto di Definizione agevolata, comprensivo di sanzioni, interessi, ecc..
  2. Ricominciano a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi inseriti nella domanda.
  3. Cessano di operare tutte le sospensioni e le tutele previste in favore del contribuente per effetto della presentazione della domanda.
  4. Il contribuente, pertanto, torna ad essere esposto al rischio di azioni cautelari e/o esecutive, finalizzate al recupero del debito maturato nei confronti dell’erario e/o di altri enti impositori.

Fermo il quadro che precede, quindi, risulta senz’altro doveroso illustrare anche quelle che potrebbero essere, al contempo, le eventuali azioni da mettere in campo per tutelarsi dall’evenienza di una possibile aggressione da parte del concessionario della riscossione, nelle forme di un pignoramento del conto corrente piuttosto che di un fermo amministrativo, ecc.

A tal proposito, di fondamentale importanza si rivela la maggiore novità contenuta nel testo normativo della Rottamazione quater, ovvero l’assenza (a differenza delle precedenti edizioni) di una disposizione che preveda il divieto di dilazionare il debito residuo, come risultante a seguito della decadenza dalla Definizione agevolata.

Ciò significa che nell’ipotesi appena descritta, il debitore potrà, dunque, tutelarsi presentando una normale istanza di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, che contenga tutte le cartelle oggetto del piano di Definizione agevolata decaduto a seguito del mancato pagamento, appunto, della prima rata.

Così facendo, lo stesso riacquisterà - a partire dal momento della protocollazione della domanda di rateazione - le stesse tutele e gli stessi benefici che gli erano stati riconosciuti per effetto dell’adesione all’istituto della Definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Difatti, l’art. 19, comma 1quater, del D.p.r. n. 602/73, prevede testualmente che:

“A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;                                                                                  c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.


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