31/07/2016
Una delle questioni più annose legate alla fatidica scadenza del 31 luglio 2017, è rappresentata, senza ombra di dubbio, dalle conseguenze derivanti dalla scelta del contribuente di adempiere o meno al pagamento della prima o unica rata del piano di rientro previsto dall’adesione all’istituto della “rottamazione delle cartelle”, ex art. 6, D. L. n. 193/2016.
E’ appena il caso di ricordare, infatti, che la disciplina sopra richiamata prefigurava al contribuente, già in sede di presentazione dell’istanza, uno scenario ben delineato circa gli ipotetici sviluppi legati ai diversi comportamenti che lo stesso avrebbe potuto adottare una volta ricevuto il prospetto di definizione agevolata.
Nonostante ciò, ad ogni modo, non rari sono stati i casi di contribuenti che si sono ritrovati delle sorprese inaspettate, proprio in virtù del grado di superficialità con cui gli stessi si sono approcciati alla misura agevolativa introdotta dal legislatore per definire le pendenze esattoriali in carico presso la vecchia Equitalia.
Considerato il caos venutosi a creare, anche, è opportuno dirlo, per l’effetto di un testo normativo non proprio limpido, esasperato, infine, da interpretazioni, in alcuni casi, diametralmente opposte susseguitesi sul punto nei mesi successivi all’introduzione dell’istituto, diventa fondamentale, mai come in questo momento, fornire degli spunti chiarificatori che illustrino, in maniera semplice, quali sono gli effetti che potrebbero profilarsi a seconda del comportamento che il contribuente ha scelto di adottare il 31 luglio scorso.
Più nel dettaglio:
IPOTESI 1: Accoglimento della domanda di Definizione agevolata
Effetti:
Effetti:
Ne deriva che tutte le somme in carico presso il concessionario della riscossione dovranno essere pagate in un’unica soluzione.
In tal caso, prima di riattivare le procedure di pagamento, è opportuno recarsi allo sportello della nuova Agenzia Entrate - Riscossione, al fine di capire i nuovi importi e le nuove tempistiche dei versamenti residui.
Effetti:
Ne deriva che tutte le somme in carico presso il concessionario della riscossione dovranno essere pagate in un’unica soluzione.
IPOTESI 2: Rigetto della domanda di Definizione agevolata
Effetti:
In tale fattispecie, l’agente della riscossione rilascerà al contribuente un nuovo piano di dilazione con un numero di rate pari alla differenza fra il numero di rate originarie, normalmente 72, e quelle saldate al fine di ottenere la nuova rateazione.
Dall’analisi del quadro appena esposto emerge, pertanto, uno scenario abbastanza articolato e a tratti quasi enigmatico, in relazione al quale, il contribuente di turno, dovrà fare ben attenzione per scongiurare il rischio di spiacevoli soprese.
Per concludere, si raccomanda inoltre di verificare, sempre ed in ogni caso, le motivazioni poste a base dell’eventuale rigetto, onde contestarne i potenziali profili di illegittimità davanti all’autorità giudiziaria competente, nel caso di specie, la Commissione tributaria provinciale.