processo tributario

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – ILLEGITTIMA LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON AVVOCATI ESTERNI

12/02/2018


Ancora conferme sul fronte dell’inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia Entrate – Riscossione, nell’ipotesi in cui la stessa si avvalga dell’opera di un legale esterno alla struttura dell’ente.

A dare seguito alle ultime pronunce di merito, ci ha pensato questa volta la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con la sentenza n. 32/1/2018, depositata in segreteria lo scorso 22.1.2018.

Il caso in esame, atteneva all’impugnazione di una comunicazione d’iscrizione ipotecaria su alcuni beni della contribuente, la quale, ben ha pensato di contestare il provvedimento cautelare evidenziandone i diversi profili di illegittimità che, a suo parere, avrebbero dovuto far propendere per la nullità dello stesso.

All’udienza di discussione, la ricorrente denunciava, inoltre, la “carenza di legittimità a stare in giudizio dell’agente della riscossione”, il quale si era avvalso di un avvocato esterno per controbattere alle doglianze sollevate dalla stessa per mezzo del ricorso introduttivo.

Chiamati a giudicare sulla fondatezza dell’eccezione preliminare, i Giudici molisani hanno accolto il gravame della contribuente, statuendo quanto segue: “Preliminarmente si evidenzia l’inammissibilità della costituzione di Agenzia delle entrate – riscossione, in quanto l’ente ha conferito mandato a professionista esterno all’amministrazione stessa.”.

Continua il Collegio: “Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 546/92 nella nuova formulazione, in vigore dall’1.1.2016, così come prescritto dal D. Lgs. 156/2015, l’agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale in quanto tale facoltà è riconosciuta solo alle parti diverse dagli enti impositori e dall’agenzia riscossione.

Per cui, a parere dei decidenti: “La carenza di costituzione in giudizio dell’ufficio implica la non possibilità per il medesimo di provare ritualmente la correttezza della notifica contestata dalla parte ricorrente e, ove la circostanza non emerga già dagli atti ritualmente acquisiti agli atti di causa, deve intendersi non provata.”.

Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza:

  • Ogni qual volta l’agenzia delle entrate – riscossione si costituisce in giudizio con un professionista esterno alla propria struttura, il Giudice adito non potrà che dichiarare l’inesistenza processuale della stessa.

  • Corollario di ciò è rappresentato dal fatto che tutta la documentazione depositata a corredo del fascicolo, dovrà, inevitabilmente, ritenersi nulla, come tale non idonea a confutare le contestazioni di parte ricorrente ai sensi di quanto previsto dall’art. 2697, comma 2, c.c.

Per concludere, merita sottolineare come la pronuncia in rassegna si pone in perfetta continuità con altre sentenze di merito depositate negli ultimi mesi, segno evidente del fatto che l’eccezione deve considerarsi tutt’altro che pretestuosa, ma, al contrario,assolutamente rispettosa dei dettami legislativi contenuti nel novellato art. 11 del D. Lgs. n. 546/92.

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