processo tributario

IRREPERIBILITA’ RELATIVA DEL DESTINATARIO: NOTIFICA VALIDA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

25/05/2018


Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.

..Orbene, nella specie non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che la concessionaria, con il controricorso, ha affermato di aver disposto l’affissione dell’avviso alla casa comunale e di aver inviato la raccomandata ma non già che questa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario. In definitiva, la notifica delle intimazioni di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell’atto.

A tali pregevoli conclusioni è giunta la Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12753 del 23 maggio 2018.

La vicenda in esame traeva origine dal ricorso di un contribuente avverso un pignoramento esattoriale del quale contestava l’omessa e/o irrituale notificazione di tutti gli atti presupposti, nella specie cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento.

Ricorso che veniva rigettato in entrambi i gradi di merito sul presupposto che la documentazione prodotta nel giudizio da parte dell’ex Equitalia fosse, effettivamente, idonea a dimostrare la corretta notifica degli atti al destinatario.

A tutelare le doglianze del contribuente ci ha pensato, però, il Collegio Supremo di legittimità,  a parere del quale, considerata la specificità della forma di notifica adottata dall’agente della riscossione (nei casi esaminati il contribuente non era stato rinvenuto presso il domicilio al momento della consegna degli atti), non tutti gli adempimenti richiesti dal Legislatore erano stati posti in essere dal soggetto notificante.

Più in particolare, i Giudici di Piazza Cavour, hanno ricordato innanzitutto che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 258/2012, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 26 del Dpr n. 602/73, nella parte in cui, in relazione alla cartella di pagamento, lo stesso prevedeva che in caso di irreperibilità relativa (che si verifica nel caso in cui, pur essendo noti la residenza e l’indirizzo, non sia possibile il perfezionamento della notifica per assenza temporanea del destinatario), la notifica si perfezionasse, ad ogni modo, con il mero deposito dell’atto in Comune, senza che il contribuente ne potesse venire a conoscenza.

Pertanto, in virtù di ciò, il Collegio ha potuto precisare che la modalità di notifica varia a seconda che il destinatario sia irreperibile assoluto (quando il contribuente in base alle notizie acquisite risulti trasferito in luogo sconosciuto) o irreperibile relativo, avendo cura di specificare che solo nel primo caso trova applicazione l’articolo 60, comma 1 lett. e) del Dpr n. 600/73 e, conseguentemente, l’avviso del deposito può essere direttamente affisso nell’albo comunale in busta chiusa e sigillata, senza dare alcuna notizia al destinatario.

Nel caso in cui, invece, il soggetto sia relativamente irreperibile, per i decidenti supremi occorrerà applicare l’articolo 140 del Codice di procedura civile e, dunque, l’agente notificatore dovrà:

   1) depositare la copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;

   2) affiggere avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;

   3) notiziare lo stesso di tutti i passaggi sopra menzionati per il tramite di una raccomandata a/r.

In relazione a quest’ultimo passaggio, però, il Collegio ha precisato che, ai fini della validità della notificazione, non è sufficiente la mera spedizione della raccomandata informativa da parte del mittente, ma occorre, in maniera imprescindibile, l’effettiva ricezione del destinatario.

Senza la prova di ciò, la notifica dovrà considerarsi inesorabilmente illegittima e, di conseguenza, le cartelle di pagamento nulle giacché mai pervenute nella sfera di conoscenza del contribuente.

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