Rottamazione - BIS

Il governo riapre i termini per la c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”, riconcedendo a tutti, eccezion fatta per una sola categoria di soggetti, una nuova chance di definire il proprio debito con Agenzia Entrate – Riscossione, omettendo di pagare sanzioni ed interessi di mora.

Nonostante l’opportunità vantaggiosa concessa, è sempre, però, opportuno consultare un professionista del settore prima di procedere alla presentazione della domanda, al fine di evitare, tanto per citare un esempio, che si vadano a rottamare somme ad oggi prescritte!!!

Se hai intenzione di avvalerti anche tu dell’istituto della definizione agevolata, contatta preventivamente i Nostri Professionisti al n. 340 9631958 o all’indirizzo mail: info@danielebrancale.it

Gli stessi ti assisteranno nella presente procedura, offrendoti:
  • 1. PRELIMINARE ANALISI DELLA PROPRIA SITUAZIONE DEBITORIA.
  • 2. RILASCIO DI PARERE DETTAGLIATO CIRCA L’EFFETTIVA OPPORTUNITÀ DI ROTTAMARE LA SINGOLA CARTELLA.
  • 3. CURA IN TUTTO L’ITER RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.

Grazie all’ampliamento della platea, operato dalla Legge di conversione, possono di nuovo presentare domanda di rottamazione tutti i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Inoltre, vengono riammessi al beneficio della definizione tutti coloro ai quali era stata respinta la prima istanza di definizione a causa dell’omesso pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, relative ad un piano di rateazione in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 193/16, istitutivo della prima edizione della procedura agevolativa di estinzione del debito.
Restano, invece, esclusi dalla presente misura solo quei soggetti che, avendo ottenuto l’ammissione al beneficio della definizione agevolata (prima edizione), non hanno adempiuto al pagamento della prima o unica rata, o di una delle qualsiasi rate successive alla prima, previste dal prospetto così come elaborato ed inviato al contribuente dal concessionario della riscossione.

Dopo la presentazione della domanda, accade che..
A. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
  • 1. In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
    l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • 2. In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
    le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

B. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.
  • 1. In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
    l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • 2. In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
    le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.

Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
  • 1. In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
    l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • 2. In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
    le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

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