tributi locali

AVVISO DI PAGAMENTO - NESSUN DUBBIO SULL’AUTONOMA IMPUGNABILITA’

01/12/2016


Prosegue in senso positivo il ciclo di pronunce inerente l’impugnabilità dell’avviso di pagamento, per mezzo del quale l’ente impositore comunica al contribuente, in via bonaria, l’omissione di un versamento a suo carico.

Tale potrebbe essere, per fare un esempio, l’avviso bonario propedeutico all’emissione della cartella di pagamento ex art. 36bis, piuttosto che l’avviso di pagamento emesso dal Comune per la liquidazione della Tassa Rifiuti.

Ed è proprio in relazione a quest’ultimo che è sorto il contenzioso sfociato poi nell’emissione della recente pronuncia n. 21597/16, con cui la Suprema Corte, sezione tributaria civile, ha sancito ancora una volta, nella più totale armonia con l’orientamento vivente, la piena ed autonoma impugnabilità dell’avviso di pagamento c.d. “bonario”.

La vicenda sottoposta al vaglio del massimo consesso riguardava, appunto, l’ammissibilità o meno di un’impugnazione avverso alcuni avvisi di pagamento con cui un Comune richiedeva ad un complesso alberghiero il versamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in relazione a diverse annualità.

Dopo una prima fase a favore del contribuente, la CTR Basilicata, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla società, sostenendo che, a suo parere, “l’avviso di pagamento non rientra tra gli atti indicati nell’elenco previsto dal comma 1 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92.”.

Alla luce di ciò, la ricorrente decideva di appellarsi al Giudice di legittimità affinché quest’ultimo potesse giudicare sulla correttezza dell’operato dei Giudici regionali, anche e soprattutto in considerazione del predominante orientamento in materia.

Ebbene, in linea con quanto statuito dai propri colleghi in precedenti decisioni, il collegio di Piazza Cavour ha censurato la sentenza della Commissione regionale lucana, affermando come “..con specifico riferimento al caso qui all’esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’amministrazione chiede il pagamento di un tributo, in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.”.

Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza: “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.”.

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