26/05/2023
AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI: NULLO SENZA LA DOVUTA PROVA DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA
Sono queste le mirabili conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Siracusa, a mezzo della pronuncia n. 1470/2023, depositata il 10.05.2023.
FATTI
La vicenda al vaglio del Collegio siracusano trae le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento (avente ad oggetto la presunta differenza TARI non versata per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) da parte di una ditta individuale che aveva regolarmente presentato al Comune impositore la denuncia di inizio detenzione dei locali occupati.
Tra i vari motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente, emergeva, con vigore, quello relativo alla mancanza di prova - all’interno dell’avviso opposto - riguardo alla presunta fondatezza della maggiore tassa dovuta dalla medesima, rispetto a quanto da ella dichiarato (e, di conseguenza, versato) negli anni d’imposta oggetto di accertamento.
LA DECISIONE
Dopo aver esaminato il materiale probatorio risultante dal fascicolo di causa, i decidenti siculi - facendo buon governo della novella normativa introdotta dall’art. 6, comma 1, della Legge 31 agosto 2022, n. 130 - hanno accolto il ricorso della contribuente così statuendo:
“L’avviso di accertamento impugnato ha addebitato a titolo di imposta dovuta la differenza tra importo dichiarato e importo accertato negli anni d’imposta dal 2015 al 2020, senza tuttavia fornire alcuna motivazione sulle maggiori somme accertate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/1992, così come modificato dall’art. 4 della L. n. 130/2022 “5-bis. L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni…”.
Nel caso di specie il Comune resistente, neppure costituito in giudizio, non ha fornito alcuna prova sulla fondatezza delle violazioni contestate con l’atto impugnato e pertanto lo stesso deve essere annullato.”
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