cartelle esattoriali

LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE AL PORTIERE

17/10/2023


NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE AL PORTIERE: QUANDO E’ ILLEGITTIMA

La notifica della cartella esattoriale nelle mani del portiere è nulla quando l’ufficiale giudiziario, il messo notificatore e/o il postino non pongono in essere tutti gli adempimenti previsti dal Legislatore nella particolare ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico (contenente la cartella) all’effettivo destinatario o, in alternativa, a persona di famiglia addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.

LE DIVERSE FATTISPECIE DI NOTIFICA AL PORTIERE

Prima di addentrarci nelle peculiarità che difatti conducono alla potenziale nullità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale, effettuato nei confronti del portiere dello stabile dove ha la sede e/o la residenza l’effettivo destinatario dell’atto riscossivo, è opportuno far presente che, per quanto qui rileva, occorre distinguere tra due diverse modalità di notifica della cartella di pagamento:

  • la notifica eseguita per il tramite del messo notificatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 del codice di procedura civile.
  • la notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione attraverso il servizio postale, prevista e disciplinata dall’art. 26 del D.p.r. n. 602/73.

Tale differenziazione appare estremamente rilevante in ragione del fatto che dei due adempimenti ritenuti obbligatori dal Legislatore nel caso, appunto, di consegna della cartella esattoriale nelle mani del portiere, soltanto uno dovrà essere considerato imprescindibile in entrambi i casi.

Vediamo a questo punto cosa prevede il dettato normativo in materia:

A) Art. 139, c.p.c.: “Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. 2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. 3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. 4. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.”

B) Art. 26, D.p.r. n. 602/73: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.”

ADEMPIMENTI NECESSARI PER RITENERE VALIDA LA NOTIFICA

Dal combinato disposto delle due norme appena illustrate emerge, dunque, come sia possibile consegnare l’atto al portiere dello stabile solo e soltanto nell’ipotesi in cui non sia stato materialmente possibile effettuare la notifica del medesimo nei confrontiin primis, dell’effettivo destinatario ein secundis, di persona di famiglia o di persona addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda.

Da ciò derivandone che laddove venga effettuata la notifica nelle mani del portiere dello stabile, il soggetto che ha proceduto alla medesima deve necessariamente attestare nella relata e/o nell’avviso di ricevimento le motivazioni per cui non sia stato possibile consegnare l’atto al reale destinatario e/o ad una delle persone gerarchicamente individuate in seno all’art. 139, comma 2, c.p.c.

Solo in questo modo la notifica potrà ritenersi immune da censure.

In secondo luogo (e qui veniamo all’importanza di discernere le forme di notificazione utilizzate per l’invio della cartella al contribuente) occorre tener presente che - diversamente da quanto potrebbe immaginarsi - l’invio della raccomandata con cui il messo notificatore dà notizia al destinatario dell’avvenuta consegna dell’atto a lui indirizzato (nelle mani del portiere dello stabile dove risiede), è imprescindibile e ineludibile nella sola ed unica ipotesi di notifica indiretta, vale a dire di notifica effettuata, ex art. 139, comma 2, c.p.c., per il tramite dell’ufficiale della riscossione e/o di altro soggetto abilitato dal concessionario.

Tradotto in altri termini, ciò significa che lo stesso adempimento (ulteriore) non è previsto nel caso di notifica “diretta”, ex art. 26 - D.p.r. n. 602/73, allorquando l’agente della riscossione procede all’invio dell’atto avvalendosi del servizio postale, non applicandosi in simili fattispecie la disciplina di cui alla L. n. 890/1982 bensì le norme relative al servizio postale ordinario (che non prevedono, in caso di consegna dell’atto al portiere, una simile incombenza).


Se anche TU hai ricevuto delle cartelle di pagamento per il tramite del portiere dello stabile dove risiedi, e desideri vagliare la legittimità del procedimento notificatorio messo in atto dall’agente della riscossione, non esitare a CONTATTARCI ai recapiti che seguono:

340 9631958 - info@danielebrancale.it

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