cartelle esattoriali

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE IN CASO DI IRREPERIBILITA' RELATIVA

30/01/2024


NOTIFICA IN CASO DI IRREPERIBILITA’ RELATIVA: QUANDO E’ LEGITTIMA?

L’art. 26, comma 1, D.p.r. n. 602/73, prevede che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.”.

La norma in esame autorizza, dunque, l’invio “diretto” della cartella esattoriale per il tramite del servizio postale, sia esso universale (Poste Italiane) sia esso privato.

Ciò premesso, appare oltremodo doveroso sottolineare come in virtù di quanto appena affermato, risulta pertanto applicabile alla notifica “a mezzo posta” degli atti della riscossione la disciplina contenuta in seno alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, rubricata, giustappunto, “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

L’art. 8 della legge testé richiamata prevede:

  • al comma 1: “   Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito più vicino al destinatario.”.
  • al comma 4: “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.”.

Il combinato disposto delle norme summenzionate consente al contribuente di individuare la precisa scansione procedurale a cui dovrà, rigidamente, uniformarsi l’agente della riscossione nella peculiare ipotesi in cui:

  • decida di procedere alla notifica “diretta” a mezzo posta della cartella;
  • la notifica non possa eseguirsi per rifiuto della persona abilitata a ricevere il piego e/o per assenza temporanea del destinatario.
COME SI PROVA L’AVVENUTO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA IN CASO DI ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO?

La risposta a tale quesito ci è stata offerta - in maniera chiara e perentoria - dai Giudici della Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Lucca, per il tramite della pronuncia n. 452/2022, depositata il 05.04.2023.

Chiamati a giudicare in ordine alla legittimità della notifica di una cartella esattoriale, prodromica all’Intimazione di pagamento opposta dalla contribuente, i Decidenti toscani hanno ritenuto non idonea all’assolvimento dell’onere probatorio la documentazione (distinte postali) prodotta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di dimostrare il corretto espletamento dell’iter notificatorio previsto per la particolare ipotesi del contribuente “temporaneamente irreperibile”.

A tal proposito, il Collegio lucchese ha avuto modo di statuire quanto segue:

Il terzo motivo di ricorso in ordine alla eccepita nullità della notificazione della cartella di pagamento indicata nella intimazione impugnata è fondato, rimanendo quindi assorbiti tutti gli altri motivi d’impugnazione.

In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della corretta procedura deve avvenire attraverso l’invio della raccomandata informativa, mediante l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento.

Al riguardo per dimostrare la spedizione e ricezione della raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa del destinatario non possono essere utilizzati distinte postali o documenti interni equipollenti, quali archivi o registri dell’amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale (Cass. n. 29138 del 2018; Cass. Ord. n. 6130 del 2020).

Nel caso in esame non è dimostrato che sia stata correttamente inviata la raccomandata informativa: la documentazione postale versata in atti, in particolare l’avviso di ricevimento è totalmente in bianco, cioè non è compilato, è assente la prova dell’invio; pertanto la notifica della cartella esattoriale è nulla.”.


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