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COSA SUCCEDE DOPO UN'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?

24/10/2023


COSA SUCCEDE DOPO UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?

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Dopo la notifica dell’Intimazione di pagamento il rischio che si corre è quello di subire un’azione cautelare e/o esecutiva laddove non si adempia all’obbligo di pagamento del dovuto entro 5 giorni lavorativi.


Una delle domande più frequenti che ci viene posta dai nostri lettori è quella di sapere, in anticipo, cosa succede laddove non si ottemperi alla richiesta di pagamento entro cinque giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento.

Prima di vedere nel dettaglio tutte le possibili conseguenze che si possono verificare decorsi 5 giorni dalla ricezione dell’intimazione, è opportuno sottolineare intanto che la notifica di tale atto è obbligatoria nel caso in cui si voglia tentare il recupero forzoso delle somme dovute dal contribuente e, allo stesso tempo, sia decorso più di un anno dalla notifica della/delle cartella/cartelle di pagamento per le quali si intende procedere.

A tal proposito, ricordiamo infatti che il Legislatore all’art. 50 del D.p.r. n. 602/73 ha previsto che: “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”.

Pertanto, qualsiasi pignoramento e/o azione cautelare che venga fatto sulla base di una cartella esattoriale notificata da più di un anno è nullo laddove lo stesso non sia stato preceduto dall’invio al contribuente di un’intimazione di pagamento.

Ritornando ora all’esame delle possibili azioni che si possono subire in caso di mancato pagamento dell’intimazione entro cinque giorni, è bene precisare che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può attivare dal sesto giorno successivo alla notifica di tale atto le procedure esecutive previste dal Legislatore:

  • pignoramento mobiliare
  • pignoramento immobiliare
  • pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione, canone di locazione, ecc.)​​​​​​

Pertanto, è necessario attivarsi subito per evitare di incorrere in una delle procedure appena illustrate.


COME RATEIZZARE UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Nel caso in cui si riceva un’intimazione di pagamento, oltre al versamento della somma richiesta in un’unica soluzione, il legislatore ha previsto la facoltà di rateizzare l’atto entro i cinque giorni, secondo un piano che va dalle ordinarie 72 rate alle 120 massime, laddove si riscontrano particolari condizioni in capo al richiedente.

RATEAZIONE ORDINARIA PER DEBITI FINO A 120.000 EURO

Basta presentare semplicemente la domanda senza dimostrare alcunché sulla propria situazione reddituale e/o patrimoniale e la dilazione viene concessa secondo un piano di rientro di 6 anni (72 rate)

La soglia dei 120.000 euro si riferisce alla singola richiesta di rateizzazione e non al debito complessivo.

Sul punto è opportuno sottolineare che dalla presentazione della domanda e fino a che si resta in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche, né attivare qualsiasi nuova procedura esecutiva.

RATEAZIONE ORDINARIA PER DEBITI SUPERIORI A 120.000 EURO

Per importi superiori a 120 mila euro la rateizzazione si richiede allegando alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, al fine di attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Nel caso di società (comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria), la documentazione da allegare si estende inoltre al prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e alla copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.

La soglia dei 120.000 euro si riferisce alla singola richiesta di rateizzazione e non al debito complessivo.

Laddove la domanda venga accolta, il piano sarà concesso per un periodo di rientro pari a 6 anni (72 rate).

Anche qui sottolineiamo che dalla presentazione della domanda e fino a che si resta in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi o ipoteche, né attivare qualsiasi nuova procedura esecutiva.

RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA A 120 RATE

Se non si è nella condizione di poter adempiere al pagamento del debito secondo un piano ordinario di 72 rate mensili, si può richiedere la concessione di una rateizzazione fino a 120 rate mensili.

I requisiti per ottenere il c.d. piano straordinario sono fissati in un decreto del MEF del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla propria situazione economica.

E’ necessario innanzitutto dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario.

Situazione che si verifica - per i cittadini e le imprese individuali in contabilità semplificata - quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del proprio nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La medesima situazione si verifica, invece, per le società e per le ditte individuali in contabilità ordinaria quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, è compreso tra 0,5 e 1.

Per saperne di più clicca sul link in basso.

https://youtu.be/Wgtpf07QQTA?si=NBdgj_L0VsocxOw4


Se anche TU hai ricevuto un’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO  e vuoi ricevere la nostra consulenza per sapere comportarti nella gestione di tale atto, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

340 9631958 - dott.danielebrancale@gmail.com 

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