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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: CHE COS'E' E COME FUNZIONA

09/11/2023


Ciascuno di noi, in qualità di semplice consumatore, di imprenditore o di libero professionista, potrebbe trovarsi nella situazione (incolpevole) di non riuscire più a sostenere il pagamento delle rate di un mutuo, di un finanziamento, di un piano di dilazione di una cartella esattoriale, e così via.

Ciò, per una serie di motivi che possono essere legati, per esempio, ad un imprevisto di lavoro e/o di salute, a questioni familiari, ecc.

Da un momento all’altro ci si ritrova sommersi dai debiti ed impossibilitati a rispettare i vari impegni finanziari assunti.

Ebbene, tralasciando in questa sede gli istituti previsti dal Legislatore per la categoria dei c.d. soggetti fallibili di cui all’art. 1 della legge fallimentare - che affronteremo in un prossimo articolo - è nostra intenzione illustrare quest’oggi quelle che rappresentano, invece, le novità introdotte dalla tanto famigerata LEGGE 3/2012 (oggi superata dal c.d. CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA) e successive modifiche ed integrazioni, mediante cui sono stati congegnati una serie di strumenti in favore dei soggetti c.d. non fallibili (persone fisiche, imprenditori agricoli, liberi professionisti, società di persone, ecc.) in grado di risolvere, in maniera organica e definitiva, il loro stato di indebitamento.

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QUALI SONO ATTUALMENTE LE PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE PREVISTE A FAVORE DEI C.D. “SOGGETTI NON FALLIBILI”?

Prima di addentrarci nella disamina delle singole procedure previste dal Legislatore a favore dei c.d. “soggetti non fallibili”, risulta più che opportuno spiegare a chi legge cosa effettivamente si intende per SOVRAINDEBITAMENTO:

 «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

Fatta questa breve ma più che doverosa premessa, possiamo senza dubbio affermare che sono complessivamente quattro le distinte ed autonome procedure contenute all’interno del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs n. 14/2019, entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022) che, con modalità e a condizioni diverse l’una dall’altra, garantiscono al debitore “non fallibile” la possibilità di liberarsi una volta per tutte dal debito e, specularmente, di ripartire con una nuova vita libera dal peso di quella precedente. 

1) PIANO DEL CONSUMATORE: Possono accedervi tutte le persone fisiche, comprese coloro che in passato hanno svolto, e ora non più, un’attività professionale e/o commerciale a condizione, però, che la natura dei debiti contratti sia esclusivamente legata alle necessità familiari, vale a dire di consumo.

A titolo esemplificativo: il mutuo per la casa, il finanziamento per la propria auto o per esigenze di liquidità personale: in sostanza, deve trattarsi di un debito di natura privatistica.

Questa procedura non richiede, a differenza delle altre, il consenso dei creditori, ma è legata indissolubilmente al requisito della meritevolezza, il che significa che il debitore non deve aver contratto i suoi debiti nella consapevolezza, anticipata, di non riuscire a pagarli.

2) CONCORDATO MINORE: Ad accedervi possono essere sia i privati, anche in veste di liberi professionisti, sia gli imprenditori (lo ribadiamo, non devono essere assoggettabili alla legge fallimentare) che abbiano contratto i loro debiti nell’esercizio della propria attività commerciale e/o professionale.

In questo caso, l’interessato deve formulare ai creditori una proposta che dovrà necessariamente ottenere il benestare di una percentuale che rappresenti almeno il 60% dell’ammontare dei debiti accumulati. Alla procedura in questione si accede a prescindere dal fatto che i propri debiti siano stati causati in maniera (o non) intenzionale.

3) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: Tale procedura, invece, può essere intrapresa da tutti i soggetti richiamati nelle due procedure poc’anzi evidenziate.

È la più drastica delle c.d. procedure da sovraindebitamento in quanto prevede che il debitore metta a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio per potersi liberare dai debiti.

Solitamente si ricorre a questa procedura quando una delle precedenti non sortisce buon esito o, in alternativa, quando non vi sono garanzie prestate da terzi.

4) IL c.d. DEBITORE INCAPIENTE: E’ questa la più importante novità apportata in materia grazie alla Legge n. 176 del 18.12.2020, che ha visto l’introduzione dell’art. 14-quaterdecies.

Ad accedervi - anche in questo caso come per il piano del consumatore - è la persona fisica in possesso di precisi requisiti, vale a dire: 1) deve trattarsi di un soggetto meritevole (come già accennato per il piano del consumatore); 2) deve trattarsi di un soggetto che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; 3) il soggetto che vi accede deve provvedere al pagamento del debito entro un termine massimo di 4 anni dall’emissione del decreto da parte del Giudice, nel caso sopravvengano utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%; non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati. 

In questo caso ci sarà un monitoraggio periodico sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore da parte dell’autorità giudiziaria.


Se anche TU ti trovi in uno stato di crisi e desideri avvalerti di una delle procedure descritte nel presente articolo, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

340 9631958 - info@danielebrancale.it
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