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CARTELLE ESATTORIALI E PRESCRIZIONE

08/02/2024


QUANDO VANNO IN PRESCRIZIONE LE CARTELLE ESATTORIALI?

Una delle domande che riceviamo con maggiore frequenza da parte dei nostri lettori è la seguente:

..Quando vanno in prescrizione le cartelle esattoriali?

Beh, iniziamo con il dire sin da subito - anche al fine di allontanare false illusioni - che non si tratta di una domanda dalla facile risposta, considerato che quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali facciamo inevitabilmente riferimento ad un vasto panorama di atti, che vanno dalla cartella esattoriale relativa al mancato versamento dell’Iva alla cartella esattoriale scaturente dal mancato pagamento della Tassa automobilistica, e così via..

In ragione di ciò, pertanto, diventa fondamentale capire che ogni tipologia di cartella esattoriale è assoggettata ad un termine specifico di tempo, entro cui il soggetto incaricato della riscossione - Agenzia delle Entrate Riscossione - deve procedere alla notifica nei confronti del debitore destinatario, pena la perdita della possibilità di procedere alla riscossione di quella data somma.

Fatta questa breve ma più che doverosa premessa, abbiamo ritenuto opportuno fornire ai nostri lettori una mini - guida che rappresenti la bussola da utilizzare al fine di poter navigare in maniera non negligente all’interno del mare magnum della riscossione esattoriale.

LA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Prima di addentrarci all’interno delle singole peculiarità che contraddistinguono il diverso termine di prescrizione delle varie tipologie di cartelle esattoriali, non possiamo fare a meno di ricordare ai nostri lettori che la prescrizione rappresenta una particolare tipologia di estinzione di un diritto, conseguente al suo mancato esercizio - da parte del titolare - per un determinato periodo di tempo.

Nel panorama della riscossione esattoriale, l’esercizio del diritto si sostanzia, di fatto, nel compimento di tutte quelle attività volte ad intimare nei confronti del contribuente le somme da esso dovute in conseguenza del mancato pagamento di un tributo (imposte, tasse, contributi, ecc.).

Sul punto, abbiamo l’obbligo di segnalare, inoltre, che l’esercizio del diritto per il tramite della notifica di un atto esattoriale comporta l’interruzione della prescrizione, ciò significando che da quel momento in poi inizia nuovamente a decorrere il termine, intero, concesso all’agente della riscossione al fine di poter richiedere il pagamento della somma pretesa.

Una volta notificata la cartella di pagamento, sono considerati, a tutti gli effetti, atti interruttivi della prescrizione:

  • Intimazione di pagamento;
  • comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
  • comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
  • comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria;
  • pignoramento presso terzi;
  • pignoramento mobiliare;
  • pignoramento immobiliare.

Diversa dalla interruzione della prescrizione appare invece la c.d. sospensione della prescrizione, che a differenza della prima comporta un mero “congelamento” del decorso del termine utile al compimento della prescrizione, con la conseguenza che l’intero periodo di tempo in cui quest’ultima rimane sospesa non verrà computato ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione del creditore per esercitare il proprio diritto alla riscossione.

Un esempio concreto di atti che determinano la sospensione della prescrizione è rappresentato dalla domanda di definizione agevolata delle cartelle (rottamazione), che sospende, appunto, i termini di prescrizione sino al momento fissato dal legislatore per il pagamento della prima rata.

I TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Tornando ora al quesito postoci dai nostri lettori, va senz’altro precisato sin dall’inizio che il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali varia in relazione alla natura del credito in contestazione, ragion per cui al fine di risalire, con esattezza, al preciso termine previsto per ciascuna tipologia di cartella, occorre rifarsi alle singole leggi d’imposta.

Sul punto, tuttavia, appare opportuno sottolineare – in via preliminare – che la regola generale è quella per cui nel caso non vi sia alcuna norma speciale che indichi un termine di prescrizione più breve, si applica il termine ordinario decennale, come stabilito all’art. 2946 c.c.

IRPEF, IVA, IRES, IRAP, REGISTRO, IMPOSTA DI SUCCESIONE E DONAZIONE

La prescrizione relativa a tali imposte è decennale in quanto, considerata l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e, al contempo, la mancanza di una norma specifica espressa in tal senso, non può che applicarsi la regola generale della prescrizione decennale.

INPS, INAIL ED OGNI ALTRA FORMA DI CREDITO PREVIDENZIALE

In riferimento a tali somme, occorre rifarsi all’art. 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995, il quale prevede, senza mezzi termini, che la contribuzione di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrive nel termine di 5 anni.

DIRITTI DOGANALI

Il diritto alla riscossione dei tributi doganali si prescrive nel termine di tre anni, decorrenti dalla data in cui tali diritti sono divenuti esigibili o – alternativamente, nel caso in cui il mancato pagamento trovi origine in un reato – dal giorno in cui il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.

TRIBUTI LOCALI, DIRITTO CAMERALE, CONTRIBUTI CONSORTILI

La prescrizione delle somme relative ai tributi sopra indicati è, senza dubbio, quinquennale, dal momento che - in tali casi - l’ente titolare della pretesa impositiva non deve procedere, anno per anno, ad un nuovo accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi che danno vita all’obbligazione tributaria.

In ragione di tanto, quindi, alle somme in esame si applica il disposto di cui all’art. 2948, comma 1, n.4), a tenor del quale: “Si prescrivono in cinque anni: 4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960].

SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 (MULTE, VERBALI CDS, ECC.)

L’art. 28 della Legge n. 689/1981, prescrive testualmente che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”.

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI:

L’art. 20 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, afferma che: “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.”.

Analogo principio si applica agli interessi, in riferimento ai quali, non essendoci una norma espressa che disciplina il termine di prescrizione del diritto alla riscossione di tali somme, deve ritenersi applicabile l’enunciato normativo di cui all’ar. 2948, comma 1, n. 4.


Nella speranza di essere stati il più possibile chiari ed esaustivi, ricordiamo a tutti che qualora desideraste ricevere maggiori informazioni sul tema o, ancor di più, avvalervi della nostra consulenza per capire come far valere l’eventuale prescrizione maturata in relazione ad un atto della riscossione che vi è stato notificato, non esitate a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

3409631958 – info@danielebrancale.it

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