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SOVRAINDEBITAMENTO: COME SI AVVIA LA PROCEDURA?

12/01/2024


SOVRAINDEBITAMENTO: COME SI AVVIA LA PROCEDURA?

Nell’articolo precedente (/news-ed-approfondimenti/crisi-da-sovraindebitamento-che-cos-e-e-come-funziona.html) abbiamo analizzato le caratteristiche delle quattro procedure da sovraindebitamento, previste dal nuovo Codice della Crisi (ex Legge n. 3/2012), ossia: 1) il piano del consumatore, 2) il concordato minore, 3) la liquidazione del patrimonio ed infine, 4) l’esdebitazione.  

Ebbene, prima di passare ad analizzare le modalità di accesso a queste quattro procedure è importante precisare - ancora una volta - che attraverso le medesime è possibile intervenire anche quando è già in corso l’azione esecutiva da parte del creditore.

Vediamo ora nel dettaglio come si avviano le suddette procedure.

PRIMA FASE: IL DEPOSITO DELLA DOMANDA PRESSO L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il soggetto interessato alle procedure di esdebitazione, per prima cosa, dovrà confrontarsi con un gestore dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito OCC), che procederà ad una verifica preliminare della situazione economica e patrimoniale del richiedente nonché della presenza di tutti i requisiti prevista dalla normativa in materia. 

Pertanto, dal canto suo, il richiedente dovrà preliminarmente individuare l’OCC competente per territorio a cui presentare l’istanza di esdebitazione; sul punto va detto sin da subito che la competenza ricade sul Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma, residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).

Fatto ciò, il richiedente dovrà scaricare dal sito web dell’OCC prescelto il modulo di domanda che avrà cura di compilare in ogni sua parte, ed in seguito dovrà allegare i documenti richiesti nella domanda stessa.

In un secondo momento occorrerà allegare, altresì, l’attestazione di pagamento dell’importo previsto dall’OCC quale contributo iniziale per avviare la procedura prescelta (importo che potrebbe variare in base al regolamento di ogni singolo OCC).

Il debitore, a questo punto, con l’ausilio di un legale procederà a redigere la proposta di ristrutturazione del suo debito, tenuto conto delle spese necessarie ed occorrenti al sostentamento familiare.

IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ESDEBITAZIONE

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di ristrutturazione del debito - che dovrà comunque essere più conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio - essa dovrà prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti;

- la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Il debitore formula ai creditori (di regola) chirografari una proposta che può prevedere:

- la dilazione del pagamento dei debiti (c.d. accordo dilatorio o moratoria);

- la remissione (o esdebitazione) parziale dei debiti (c.d. accordo remissorio o esdebitativo);

- la dilazione del debito ridotto per effetto della remissione parziale (moratoria con esdebitazione parziale).

Dunque, i possibili contenuti della proposta del debitore nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono i più vari, passando da una mera moratoria dei pagamenti ad una più generalizzata remissione parziale dei debiti.

Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non dovessero risultare sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o di beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

È importante ricordare in proposito che la proposta di soluzione della crisi, nelle varie procedure, viene predisposta e presentata dal debitore all’OCC che la verifica e la attesta tramite il gestore.

Ultimata questa verifica e rilasciata l’attestazione del gestore, la proposta dovrà essere presentata, a cura del debitore (assistito da un avvocato) presso il Tribunale individuato in base ai criteri sopra elencati.

SECONDA FASE: L’ITER PROCESSUALE DELLA PROPOSTA DI ESDEBITAZIONE.

Il Tribunale, dal momento del deposito della domanda, viene posto a conoscenza per la prima volta della richiesta di esdebitazione avanzata dal debitore.

A questo punto, il Giudice designato provvederà ad emettere il decreto di fissazione dell’udienza dei creditori.

Il decreto di apertura della procedura - per quel che riguarda, in particolare, la procedura del concordato minore e della liquidazione del patrimonio, determina il blocco delle azioni esecutive individuali (ma non di quelle concorsuali) e dei sequestri conservativi, oltre ad impedire l’iscrizione di ipoteche giudiziali e/o volontarie e, più in generale, l’acquisizione da parte dei creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Per quanto riguarda, invece, il piano del consumatore, non è previsto alcun automatismo; in generale è il Giudice, in sede di udienza, che potrà (o meno) ordinare una sospensione/interruzione delle azioni iniziate dal creditore, (sul punto, la giurisprudenza non è univoca e la valutazione deve essere fatta prudenzialmente caso per caso).

Quanto al procedimento, la principale differenza rispetto all’accordo di composizione della crisi è rappresentata dal fatto che il Giudice designato, una volta presentata la proposta, fissa con decreto l’udienza di comparizione dei creditori, ma, al tempo stesso, non adotta i provvedimenti relativi alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari ed alla pubblicità del decreto.

Oltre al fatto che per il piano del consumatore i creditori non dovranno esprimere, prima dell’udienza di comparizione, alcun consenso o diniego sulla proposta così come, invece, è previsto nella procedura del concordato minore.

Dopodiché, se non vi sono integrazioni e/o modificazioni da apportare alla proposta di esdebitazione, la procedura giudiziale si concluderà con una sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda, così come avviene per ogni tipo di causa. 


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