cartelle esattoriali

MANCATA PROVA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO - NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO EX ART. 36bis

14/03/2016


Sono queste le conclusioni cui è giunta la sezione XXI della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con la sentenza n. 965/21/16, depositata in segreteria lo scorso 14 marzo.

La vicenda in esame riguardava l’impugnazione, da parte di una società di Enna operante nel settore dei servizi, di una cartella di pagamento ex art. 36bis, mediante la quale le veniva richiesto il pagamento delle imposte non versate, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi da lei stessa presentata.

Brevemente, ricordiamo che quella di cui all’art. 36bis del d.p.r. n. 600/73, rappresenta una particolare forma di controllo a disposizione dell’amministrazione finanziaria, definita anche “accertamento formale”, in virtù della quale, gli uffici procedono ad effettuare un mero riscontro cartolare delle dichiarazioni dei contribuenti, finalizzato alla verifica della correttezza degli adempimenti e, soprattutto, al controllo della corrispondenza fra quanto emerge dalla dichiarazione trasmessa e quanto risulta dai modelli di pagamento f24.

Al comma 2 della predetta disposizione, si legge, infatti, che “Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a..f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.”.

Ritornando al caso in esame, la società, fra le varie eccezioni sollevate nel ricorso, eccepiva, ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.p.r. n. 602/73, la mancata sottoscrizione del ruolo sulla base del quale era stata emessa la cartella impugnata, spostando, così facendo, sulla controparte processuale, l’onere di dimostrare che quanto da essa asserito fosse privo di fondamento.

Onere, tuttavia, che non veniva assolto né dal concessionario della riscossione né, tanto meno, dall’ente impositore nel giudizio di primo grado, di guisa che lo stesso non poteva che concludersi con l’accoglimento del gravame da parte dei Giudici provinciali, i quali, dichiaravano nulla la cartella di pagamento impugnata proprio in virtù dell’illegittimità della prodromica iscrizione a ruolo.

Avverso tale decisione proponeva appello l’agenzia delle entrate, la quale, al fine di sopperire alla lacuna difensiva espressa in primo grado oltreché di dimostrare la correttezza del proprio operato, produceva, in tale sede, un elenco cartaceo dei ruoli vistati dal direttore, ritenendo lo stesso ampia e dimostrata prova della legittimità dell’iscrizione a ruolo.

Per i Giudici di appello, però, il deposito del predetto documento non è stato ritenuto sufficiente a ribaltare il giudizio di prima istanza.

Confermando la decisione appellata, il Collegio regionale adito ha, infatti, ritenuto inconferente, ai fini probatori, il documento prodotto dall’ente impositore, avendo cura, inoltre, di proferire il seguente principio di diritto: “Appare invero indubbio, che se il ruolo costituisce il titolo esecutivo sulla scorta del quale può essere formata e notificata la cartella di pagamento, esso deve essere ovviamente sottoscritto dal funzionario che ne ha il relativo potere, in modo valido, ossia ai sensi dell’art. 12, comma 4, del dpr n. 602/73. E in caso di contestazione sul punto, l’Agenzia delle entrate deve provare in giudizio che la sottoscrizione del ruolo, con firma digitale, sia stata apposta dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato.”.

“Orbene – continuano i Giudici – tale prova non pare sia stata prodotta in giudizio non potendo integrarla la produzione dell’elenco cartaceo dei ruoli vistati dal direttore, essendo necessario, invece, dimostrare la sua legittimazione e che il ruolo fosse stato da lui sottoscritto.”.

Di rilievo le conseguenze pratiche di tale sentenza, la quale, oltretutto, non è da ritenersi isolata nel recente panorama giurisprudenziale.

La mancata sottoscrizione del ruolo, o la mancata dimostrazione di ciò in giudizio, comporta l’automatica inesistenza dell’esecutività dello stesso, con la conseguenza che devono ritenersi invalidi e, come tali, nulli, tutti gli atti da esso derivati.

Corollario di ciò non può che ritenersi la seguente conclusione: Nel caso in cui il ricorrente contesti la validità/esecutività del titolo, in questo caso del ruolo, sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento, spetta all’amministrazione finanziaria, o a chi per essa, dimostrare, mediante idonea prova,

  1. Che il ruolo sia stato sottoscritto, seppur in forma digitale;
  2. Che lo stesso sia stato sottoscritto dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato, dimostrando ulteriormente, in quest’ultimo caso, che il soggetto fosse stato delegato in virtù di un valido e non generico provvedimento di delega.
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