D.L. Rilancio

Non perdere i BENEFICI..

Il D.L. n. 34/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”, emanato lo scorso 19 maggio per prolungare la serie di provvedimenti governativi utili a fronteggiare la crisi generata dal Coronavirus, porta con sé delle importanti novità per tutti i contribuenti che, ad oggi, hanno in essere dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Come noto, l’avvento di una pandemia mondiale che ha messo in crisi, seppur con un grado di intensità diverso, tutti i settori del comparto produttivo ed economico, ha dato vita un’imprevedibile quanto inattesa crisi di liquidità che ha costretto, giocoforza, le imprese - ed i cittadini in generale - a destinare le proprie risorse esclusivamente alla soddisfazione dei bisogni primari.

In virtù di questo, il governo, con una serie di atti normativi – da ultimo, il D.L. n. 34/20 – ha adottato un quadro di misure “straordinarie”, proprio allo scopo di consentire ai contribuenti che si ritrovano a gestire delle posizioni debitorie finite sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, di disporre del più ampio respiro necessario – mai come adesso – a reperire nuovamente le risorse per far fronte al pagamento di cartelle esattoriali o di rate legate a piani di dilazione ottenuti in passato.

A tale scopo, riteniamo estremamente doveroso – da parte nostra - consegnare al lettore un quadro chiaro e dettagliato di tutti quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dal Legislatore con l’approvazione dell’ultimo decreto, premurandoci di sottolineare che, mai come in questa fase, occorre monitorare con la massima attenzione la propria posizione debitoria cercando di capire di quali misure è possibile avvalersi per temporeggiare quanto più possibile senza incorrere in una delle azioni invasive previste dalla normativa sulla riscossione tributaria.

Laddove, a seguito di tale lettura, il contribuente ritenesse opportuno farsi guidare da un professionista del settore che sappia districarsi al meglio nel raggiungimento della soluzione più efficiente per il singolo caso, lo stesso potrà, senza dubbio, contattarci all’indirizzo mail: info@danielebrancale.it o al numero di telefono: 340 9631958.

Il nostro intervento si svilupperà nelle seguenti azioni:



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SINO AL 31 AGOSTO 2020
Previsto il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti sospesi dovranno, comunque, essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.


PROPROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER LA ROTTAMAZIONE – TER ED IL SALDO E STRALCIO

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.


RIAPERTURA RATEAZIONI (PER I DECADUTI DELLA PACE FISCALE) ED ESTENSIONE DEL TERMINE DI DECADENZA

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, viene introdotta la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate (10), anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).


SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI

Previsto il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti della riscossione.

Per cui, l’attività di  notifica degli atti della riscossione riprenderà a partire dal 1° settembre 2020.

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).


PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ex art. 48bis D.P.R. n. 602/73) SUPERIORI AD € 5.000,00

Prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.


Sperando di essere stati il più possibile chiari ed esaustivi, vi ricordiamo, ancora una volta, che è possibile rivolgersi ai nostri professionisti qualora desideriate avere delle informazioni più dettagliate in merito al singolo caso specifico..

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