fermi ipoteche e pignoramenti

IMPOSTE ERARIALI - ANCHE LA CTP DI MILANO CONDIVIDE LA TESI DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

28/12/2017


La sentenza della Corte Suprema, a Sezioni Unite, n. 23397/2016, trova sempre più proseliti fra le giurisdizioni di merito.

Ricordiamo che con il richiamato decisum, i Giudici della Cassazione hanno avuto modo di dirimere la querelle relativa alla possibilità che il temine breve di prescrizione, previsto per alcune categorie di tributi, possa convertirsi nel più lungo termine ordinario, vale a dire decennale, in conseguenza della mancata impugnazione della cartella esattoriale nei termini consentiti dalla legge.

In quella circostanza, il Collegio chiarì, in maniera inequivocabile, che tutte le pretese tributarie, ivi incluse quelle relative ad Irpef, Iva ed Irap, si prescrivono nel termine “breve” di 5 anni, fatti salvi i casi in cui la debenza del tributo risulti da “sentenza passata in giudicato”, ipotesi nella quale trova applicazione il disposto di cui all’art. 2953, codice civile, a tenor del quale: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”.

Muovendo le mosse dall’insegnamento delle Sezioni Unite, solo pochi giorni fa, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6797/11/2017, ha annullato un preavviso di fermo amministrativo dove, appunto, veniva contestata la prescrizione delle pretese tributarie ad esso sottese.

Il Collegio meneghino, chiamato a giudicare sull’eccezione di nullità della misura cautelare per intervenuta prescrizione del credito azionato, ha rilevato come fra la data di notifica delle cartelle esattoriali, poste a base del fermo amministrativo, e la data di notifica di quest’ultimo, fossero decorsi più di 5 anni, pertanto, in virtù di ciò, non ha potuto che constatare l’illegittimità dell’atto per fondatezza dell’eccezione sollevata dal contribuente.

Tanto ha fatto, avendo cura di specificare che anche i tributi erariali devono considerarsi assoggettati al regime della prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui: “Si prescrivono in 5 anni…gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi., così di fatto riconoscendo all’obbligazione tributaria natura di prestazione periodica.

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