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Esecutivita’ delle sentenze tributarie - Un’attesa che non vede fine

01/01/2017


Se non ricordiamo male, uno degli aspetti più interessanti della riforma del contenzioso tributario, attuata con il D. Lgs. n. 156/2015, era rappresentato proprio dall’introduzione di una norma, l’art. 9, comma 1, lettera gg), la quale prevedeva che: “l’articolo 69 è sostituito dal seguente: <<Art. 69 (Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente). – 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal Giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia. 2. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi..(..)..”.

Precisiamo anche che, a differenza di quanto previsto per l’intero provvedimento, la cui entrata in vigore era fissata  all’1.01.2016, l’operatività della predetta disposizione era posticipata all’01.06.2016.

Peccato, però, che nonostante il chiaro disposto del legislatore, nemmeno al decorrere di tale termine la norma ha visto la sua concreta applicazione, dal momento che, a parere dell’Agenzia delle entrate, la mancata emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al punto n. 2, impedirebbe la piena operatività dell’intera disposizione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera gg).

Per capire meglio, è utile sottolineare che quella in questione è la norma che dovrebbe, finalmente, consentire al contribuente vittorioso nei giudizi di merito del processo tributario, di vedersi riconoscere le somme a lui spettanti a titolo di spese processuali piuttosto che a seguito dell’accoglimento di un ricorso avverso un diniego di rimborso per imposte versate e non dovute.

In altre parole, con la presente disposizione il legislatore ha inteso estendere al rito tributario le regole già vigenti per il rito civile ed amministrativo in tema di esecutività immediata delle sentenze, ciò, al fine di rendere giustizia anche e soprattutto sotto il profilo dell’equilibrio processuale.

Non è infatti ammissibile che ancora oggi, purtroppo, le sentenze delle Commissioni Tributarie producano degli effetti immediati unicamente per la parte pubblica, subordinando , al contrario, l’operatività pro contribuente al solo passaggio in giudicato della decisione.

Il D. Lgs. n. 156/2015, come detto, prevede quindi l’immediata esecutività della sentenza, tanto per la parte pubblica quanto per la parte ricorrente, ponendo, in tal modo, quest’ultima nella condizione di poter esigere, anche a seguito di una decisione di primo grado, la restituzione di tutte le somme riconosciute dal giudice come non dovute, con la sola eccezione relativa ai “rimborsi superiori a 10mila euro diversi dalle spese di lite”, nella cui ipotesi, viene richiesta la presentazione, da parte del contribuente, di un’idonea garanzia fideiussoria.

Il vero problema, però, è che la disposizione transitoria di cui al punto 2 dell’art. 9 sopra richiamato, come abbiamo avuto modo di constatare, collega la concreta attuazione della nuova disciplina all’emanazione del decreto del Mef, in assenza del quale sarebbe pregiudicata l’entrata in vigore dell’intero scenario delineato dalla norma e non solo  dell’ipotesi relativa ai rimborsi di somme, diverse dalle spese di lite, per importi superiori a 10.000 euro.

Questa, almeno per l’Agenzia delle Entrate, sarebbe la corretta interpretazione del disposto normativo, tant’è che ad oggi, dopo quasi un anno di attesa, ancora non è stato emanato il decreto che, appunto, darebbe il via libera alla novella disciplina.

Mancherà davvero il tempo al Ministero dell’economia e delle finanze, o si fa di tutto per non trovarlo quel poco di tempo necessario all’emanazione dell’atto?

Ora, il punto della situazione è il seguente: com’è possibile subordinare l’esecutività di una norma che, volendo o nolendo, produrrà inevitabilmente degli effetti negativi per le casse dello Stato ad un decreto, le cui modalità e tempi di emanazione saranno decisi, in maniera del tutto discrezionale, da un apparato dello stesso Stato, qual è infatti il Ministero dell’economia e delle finanze?

Sarebbe come dire ad una persona: “Fatti del male da solo, però puoi decidere tu quando iniziare..”.

Per non parlare, infine, del grado di lesione  di cui potenzialmente potrebbe essere intriso un tale modus operandi, se si considera che, appare del tutto inconcepibile oltreché inammissibile, la circostanza per cui una norma di rango inferiore, come il decreto ministeriale, procrastini, sine die, l’entrata in vigore di una fonte primaria.

Dunque, ancora una volta, ci tocca fare da spettatori al solito scempio che ormai da tempo investe il processo tributario, un processo troppo spesso denucleato dei principi che almeno in linea di teoria codificava lo Statuto del Contribuente, ma del cui rispetto, quotidianamente, viene persa traccia.

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