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Falcidiabilita’ del credito iva nell’ambito delle procedure concorsuali - Ancora una conferma da parte della corte di giustizia europea

02/06/2016


Sempre più insidiato dalle pronunce extra - confini, sembra davvero destinato ad essere superato quell’orientamento, dei Giudici nazionali, che vieta all’amministrazione finanziaria la possibilità di falcidiare il credito IVA per quei debitori sottoposti a procedura concorsuale.

A segnare un passo in tal senso, ci pensa, ancora una volta, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che l’art. 182ter della legge fallimentare sancisce l’espresso divieto di disponibilità del credito IVA, impedendo allo stato italiano di accettare/riscuotere pagamenti parziali relativamente a tale tipo di imposta.

Tale divieto, a parere del legislatore, troverebbe la propria ratio nella direttiva europea che obbliga gli Stati membri a garantire il prelievo integrale dell’IVA sul territorio, nonché ad assicurare la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.

Ma una tale impostazione non convince però la Corte di Giustizia, la quale, nel confermare la legittimità, o ancor meglio, l’opportunità di ritenere legittima la falcidia del credito IVA nell’ambito della procedura concorsuale, afferma come “..l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo..(..)..non costituisce (per l’Amministrazione)  una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA e non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione..(..)..” se, “a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore.”.

In sintesi, a parere dei Giudici europei, l’accettazione di un pagamento parziale dell’Iva nell’ambito di una procedura concorsuale, non può, in alcun modo, qualificarsi come “atto di disposizione del credito”, dal momento che, sottolinea il Collegio, “..la procedura concorsuale è soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti IVA.”.

Presupposti di applicazione che, sembra chiaro ed evidente, consentono senza dubbio all’amministrazione finanziaria di valutare che il pagamento offerto in virtù della proposta concordataria rappresenti, sicuramente, il massimo importo recuperabile da quel “particolare” debitore.

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