09/12/2019
Con la Legge n. 228/2012 (art. 1, commi 357 e seguenti) è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario l’istituto della “sospensione legale della riscossione”, che prevede uno specifico procedimento amministrativo la cui violazione può condurre, in alcuni casi, persino all’annullamento automatico dell’obbligazione tributaria.
Procedimento
Il contribuente che abbia ricevuto un atto (cartella di pagamento, intimazione di pagamento, iscrizione ipotecaria, ecc.) da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, a pena di decadenza, può presentare una dichiarazione (anche in via telematica e con il modello presente nel sito web dell’Agenzia stessa), con la quale chiede di sospendere le attività di riscossione e/o esecutive, affinché l’ente impositore verifichi la fondatezza/legittimità della pretesa.
I motivi che legittimano la presentazione della domanda e, quindi, la sospensione di ogni attività esecutiva e/o cautelare (fermi, ipoteche, ecc.) sono elencati al comma 538 della richiamata norma:
Ricevuta la dichiarazione del debitore, l’agente della riscossione deve:
L’ente creditore, a sua volta, per il tramite della posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, è tenuto a comunicare al contribuente, entro il termine massimo di 220 giorni, l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario dell’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio, ovvero della conferma circa la legittimità/fondatezza del debito iscritto a ruolo.
Si noti bene che qualora l’ente creditore non invii al contribuente la comunicazione predetta, o, al pari, non trasmetta i conseguenti flussi informativi all’agente della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’istante - precisa la norma - “i debiti oggetto dell’istanza di sospensione sono annullati automaticamente di diritto.”.
Proprio in riferimento a tale fattispecie, si sono espressi di recente i Giudici della Commissione tributaria provinciale di Taranto, con la sentenza n. 1498 del 02.10.2019.
Nel caso in questione, un soggetto impugnava una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, eccependo tra i vari motivi, l’inesistenza dei ruoli e delle cartelle poste a base della stessa, proprio in ragione dell’intervenuto annullamento automatico ex L. n. 228/2012.
Nel fare ciò, il ricorrente lamentava il fatto che in seguito alla presentazione della dichiarazione non gli era pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate) e che pertanto, essendo decorsi più di 220 giorni, quel debito - in ossequio al dettato normativo della Legge in esame - non poteva che ritenersi estinto.
Il Collegio giudicante pugliese, nel sottolineare l’importanza che la risposta al contribuente fosse resa dall’ente impositore titolare del credito e non già dall’agente della riscossione, ha accolto le doglianze prospettate dalla difesa del ricorrente rassegnando le seguenti conclusioni:
“Nella fattispecie, parte resistente ha solo fornito prova di aver riscontrato negativamente l’istanza del contribuente (riscontro che non compete certamente al Concessionario, stante il tenore letterale della norma) e non ha fornito prova dell’invio della stessa agli Enti creditori. Ne segue che, decorsi inutilmente i 220 giorni dalla ricezione della istanza del contribuente la precedente pretesa (otto cartelle con preavviso di ipoteca notificata il 27.4.2016) portata dal preavviso di iscrizione ipotecaria e dall’impugnata successiva iscrizione ipotecaria deve intendersi automaticamente e di diritto annullata e quindi non più esistente”.
Da ciò, dunque, è agevole ricavare l’insegnamento a tenor del quale: