tributi locali

INGIUNZIONE FISCALE: QUANDO PUO' ESSERE RITENUTA NULLA?

19/01/2022


CHE COS’E’ L’INGIUNZIONE FISCALE?

L’ingiunzione fiscale è l’atto utilizzato dalla pubblica Amministrazione per gestire la fase della riscossione coattiva dei tributi e/o delle altre entrate patrimoniali.

Possiamo definire lo stesso come l’atto iniziale della procedura di recupero (forzoso) del tributo non versato spontaneamente dal contribuente, atteso che laddove il medesimo non ottemperi - nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica - all’ordine di adempiere intimatogli, l’ingiunzione acquisterà efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare - nei suoi confronti - le procedure cautelari ed esecutive previste dal comma 792 della Legge n. 160/2019 (fermo amministrativo di veicoli, ipoteca, pignoramento mobiliare, immobiliare).

Sul punto, riteniamo opportuno evidenziare, tuttavia, che la fase cautelare e/o esecutiva potrà avere inizio solo allorquando sia decorso inutilmente il termine di ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei 60 concessi al contribuente per effettuare il pagamento (in seguito alla notifica dell’ingiunzione fiscale).

IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’ DELL’INGIUNZIONE FISCALE

Per il tramite della pronuncia che andiamo ora ad esaminare, scopriamo quella che potrebbe essere una delle peculiari ipotesi in cui l’ingiunzione fiscale possa ritenersi illegittima

Solo poco tempo fa, infatti, per mezzo della sentenza n. 2019/2021, pronunciata in data 10.02.2021, la Commissione tributaria Regionale della Campania, riformando integralmente quanto statuito dai Giudici di primo grado, ha stabilito che:

  • la scadenza del titolo concessorio determina la sopravvenuta carenza di legittimazione del concessionario, sottraendogli ogni potere di accertamento e di riscossione”.

IL CASO 

La fattispecie in esame traeva origine dal ricorso di una contribuente campana avverso l’Ingiunzione fiscale notificatale in data 23.11.2019, per mezzo della quale le veniva richiesto il pagamento delle somme riferite ad alcuni pregressi atti di accertamento, scaturenti - questi ultimi - dall’omesso versamento di diversi tributi locali.

Tra i molteplici profili di doglianza, la società ricorrente aveva dedotto la nullità dell’Ingiunzione per carenza di potere in capo alla notificante - società concessionaria della riscossione per conto ​del Comune di Capaccio Paestum - in ragione del fatto che, come risultante dalla documentazione depositata in atti, il relativo contratto di affidamento (per la riscossione) era stato prorogato con delibera comunale soltanto fino al 31.12.2018.

In seguito al ricorso, la CTP di Salerno, ritenendo infondati i singoli motivi di opposizione, rigettava integralmente le tesi della contribuente, la quale, di conseguenza, non poteva fare altro che adire i Giudici regionali al fine di ricercare sorte migliore.

LA DECISIONE

La Commissione tributaria Regionale della Campania - sezione distaccata di Salerno - chiamata a decidere sul gravame della contribuente, ha ritenuto fondato lo stesso statuendo che:

  • la scadenza del titolo concessorio (prorogata, nel caso di specie, fino al 31/12/2018) ha determinato alla detta data la sopravvenuta carenza di legittimazione del concessionario, sottraendogli ogni potere di accertamento e di riscossione”. 

Nel caso di specie, infatti, appare opportuno ricordare che l’Ingiunzione fiscale era stata emessa e notificata in data 23/12/2019, vale a dire in epoca successiva alla scadenza della convenzione rilasciata dal Comune in favore della società di riscossione (sino al 31.12.2018).

Prive di pregio giuridico sono state ritenute, inoltre, le difese della parte pubblica, dal momento che - a parere dei Decidenti - dalla delibera esibita in giudizio dal Comune si evinceva chiaramente come:

  • “la sopravvivenza dei poteri in capo alla concessionaria fosse da ritenersi limitata alla sola difesa legale nei giudizi instauratisi a seguito dell’attività accertativa svolta  in vigenza della concessione”,
  • “ponendosi la proroga - per il tempo necessario a completare le procedure coattive - in netta contraddizione con la sottostante radicale perdita di potere in capo alla concessionaria di procedere al servizio di rivelazione, accertamento e riscossione”.​​​​​​

La sentenza in rassegna ci fornisce un importante assist ai fini difensivi, che nella migliore delle ipotesi potrebbe condurre - anche da solo - all’annullamento totale dell’ingiunzione fiscale ricevuta.

Ecco perché, allorquando si diventa destinatari di una simile tipologia di atto, occorre fare bene attenzione a tutta una serie di aspetti formali - oltreché sostanziali - che dovranno ineludibilmente essere conformi a quanto richiesto dal Legislatore, pena la nullità del provvedimento emesso.

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Se anche tu hai ricevuto la notifica di un’INGIUNZIONE FISCALE, e vuoi verificare che la stessa non sia affetta da potenziali vizi di legittimità, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti: 340 9631958 - info@danielebrancale.it

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