tributi locali

NIENTE TOSAP PER IL GESTORE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO

17/10/2016


Sono queste le conclusioni cui è giunta la sezione XII della Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 7881/16, depositata il 17 ottobre scorso.

La vicenda in esame trae spunto dalla notifica di un avviso di accertamento a carico di una società cooperativa alla quale era stata affidata la gestione di un parcheggio pubblico, per mezzo del quale, il Comune interessato procedeva alla richiesta del mancato pagamento della Tosap relativa all’anno 2010.

A parere di quest’ultimo, la società avrebbe dovuto pagare, in aggiunta al canone di concessione, la tassa per l’occupazione dell’area appartenente all’ente locale, dal momento che l’utilizzo della stessa da parte dell’assegnataria rappresentava, specularmente, una riduzione del godimento per l’intera collettività.

Inoltre, sempre a giudizio dell’ente locale, il soggetto passivo del tributo in questione non poteva che rinvenirsi nel soggetto titolare dell’atto di concessione, non configurandosi alcuna incompatibilità fra il pagamento del canone e il versamento della tassa.

Tale tesi, però, non convinceva affatto la società gestore del parcheggio, la quale decideva così di ricorrere alla Commissione tributaria competente affinché venisse dichiarata l’illegittimità della pretesa avanzata dal Comune.

Secondo quest’ultima, infatti, non ricorrevano nella fattispecie i presupposti principali richiesti dal D. Lgs. n. 507/93 al fine di poter assoggettare un determinato soggetto al prelievo Tosap, dal momento che lo svolgimento dell’attività in oggetto era comunque strumentale al soddisfacimento di un interesse di pubblica utilità.

Tesi condivisa in pieno dal Collegio giudicante, il quale, dopo aver fatto esplicita menzione dei requisiti necessari per l’applicazione della tassa, ha constatato come non sussistessero nella fattispecie sottoposta al suo vaglio nessuno degli elencati presupposti.

Alla luce di ciò, pertanto, i Giudici meneghini hanno concluso per l’accoglimento del gravame, avendo cura di precisare come: “..La concessione a favore della ricorrente rilasciata dal comune non ha per oggetto l’occupazione delle aree, adibite a pubblico parcheggio, ma il servizio di gestione del parcheggio stesso, a fronte della circostanza che le aree sono rimaste nella piena disponibilità dell’ente impositore e, conseguentemente, a favore dei cittadini per un servizio di pubblica utilità..(..)..In altre parole, dato che l’area di cui è processo è stata destinata a parcheggio dal comune stesso, che ne ha sempre determinato le tariffe  e le modalità di gestione, la ricorrente non può rientrare nel concetto di parte che abbia sottratto un’area comunale con lo scopo di perseguire un proprio interesse del tutto autonomo rispetto a quello dell’ente; infatti stando la tenore della norma sulla Tosap, il vero occupante dell’area è da individuare nel comune stesso e, conseguentemente, nel caso in esame va rilevata e affermata l’insussistenza del presupposto oggettivo della tassa..

Di rilievo le conseguenze pratiche della pronuncia: ogni qualvolta il Comune cede in concessione a dei privati la gestione di un servizio pubblico come il parcheggio, non potrà mai configurarsi il presupposto per l’assoggettamento di questi ultimi alla Tosap, essendo evidente, nella circostanza, il fine ulteriore rispetto a quello privato, consistente, appunto, nell’elargizione di un servizio di pubblica utilità a vantaggio dell’intera cittadinanza.

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