tributi locali

IMU NON DOVUTA PER GLI "IMMOBILI - MERCE" DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE.

19/10/2021


Per mezzo della pronuncia n. 859 del 23 febbraio 2021, la Commissione Tributaria provinciale di Milano ha avuto modo di ricordare come - relativamente ai c.d. “Immobili merce” - l’art. 13, comma 9bis, del D.L. n. 201/2011, ha disposto, nella versione così riformata dall’art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

IL CASO

La vicenda sottoposta al vaglio della CTP di Milano trae origine dal ricorso promosso da una S.r.l. – da molti anni specializzata nell’attività di costruzione di immobili – avverso l’avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), afferente l’anno d’imposta 2016, notificato alla medesima dal Comune di Cassano d’Adda.

Ad avviso della ricorrente, l’avviso di accertamento trasmessole non avrebbe tenuto conto del regime di esenzione IMU, previsto dalla suddetta disposizione normativa in favore degli immobili costruiti dall’impresa per la successiva rivendita.

Più specificatamente, le doglianze della contribuente si riferivano ai fabbricati oggetto di interventi di “incisivo recupero” di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380 del 2001, equiparati dal Legislatore - ai fini dell’applicazione dell’imposta - ai fabbricati di nuova costruzione.

Conseguentemente, dunque, il beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’IMU  avrebbe dovuto riguardare - a parere della contribuente - entrambe le categorie di fabbricati, quelli di nuova costruzione e quelli derivanti da interventi di recupero pesante, che, del resto, una volta ultimati, si ritrovano nella medesima condizione”.

LA DECISIONE

Il Collegio provinciale meneghino, dato atto della circostanza che la società aveva allegato al fascicolo di causa il bilancio relativo all’annualità in contestazione, dal quale risultava, in maniera inequivocabile,  che gli immobili avevano tutte le caratteristiche per essere considerati “merce”, atteso che gli stessi: sono entrati nel conto economico e nel dare dello stato patrimoniale del bilancio, come rimanenze finali”, ha condivisibilmente accolto il ricorso promosso dalla contribuente, limitatamente a tale doglianza.

Ciò, dal momento che detti immobili - ad avviso dei Decidenti - risultavano essere“ultimati, destinati alla vendita e non locati”, ​​​​​​raffigurando, pertanto, quel preciso mosaico di requisiti richiesto dal Legislatore al fine di poter godere dell’esenzione in esame.

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