avvisi di accertamento

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE - INIBITO ALLA CORTE DI CASSAZIONE IL RIESAME DEGLI ELEMENTI ADDOTTI DAL CONTRIBUENTE

13/03/2016


La censura diretta a riesaminare gli elementi che escludono l’applicazione dello studio di settore ad un particolare contribuente non può trovare accoglimento nel giudizio di legittimità, dal momento che alla Corte di Cassazione è inibito qualsiasi accertamento nel merito della questione, limitandosi il vaglio di quest’ultima esclusivamente all’accertamento dell’osservanza e dell’uniforme interpretazione della legge da parte dei Giudici di merito.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 7289 del 13 aprile scorso.

La vicenda in questione riguardava l’impugnazione della sentenza d’appello da parte di un commerciante di articoli religiosi, il quale si era visto notificare un avviso di accertamento con cui gli veniva rettificato il reddito d’impresa da lui dichiarato per l’anno 2002.

Dopo il successo in primo grado, la Commissione regionale riformava la sentenza di prime cure accogliendo l’appello dell’Ufficio e motivando la propria decisione sulla base dell’irrilevanza delle circostanze addotte dal contribuente come cause di esclusione dell’applicabilità dello strumento statistico, quale, appunto, lo studio di settore.

Avverso tale decisione il contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando, fra le altre cose, la mancata integrazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle risultanze degli studi di settore con elementi, distinti ed ulteriori, atti a conferire allo strumento parametrico il carattere di presunzione grave, precisa e concordante, così come richiesto dalla legge.

Ma per gli Ermellini la censura sollevata dal contribuente è stata ritenuta inammissibile dal momento che, ricordano questi ultimi, “la censura, la quale, là dove direttamente si appunta contro la condotta dell’Amministrazione e l’avviso nel quale si è espressa, soffre di profili di inammissibilità, comunque si risolve nell’invito ad una rilettura degli elementi dedotti, inibita alla Corte.”.

Con la pronuncia in esame, pertanto, la Corte Suprema evidenzia e ribadisce come essa non giudica sul fatto ma sul diritto, di guisa che, la stessa, non può, in nessun modo, occuparsi di riesaminare le prove, ma può solo verificare che nei giudizi di merito sia stata applicata correttamente la legge e che il processo si sia svolto secondo le regole.

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