avvisi di accertamento

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE - VALIDO SOLO IN CASO DI “GRAVI SCOSTAMENTI”

26/02/2016


In tema di studi di settore, il Giudice Tributario si conferma ancora una volta clemente nei confronti di quei contribuenti, i quali si ritrovano a dichiarare dei ricavi, che seppur non coincidenti, risultano in ogni caso molto approssimativi a quelli risultanti dall’applicazione dello strumento Gerico.

Con la sentenza n. 26/02/2016, depositata solo cinque giorni fa, la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza ha annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone operante nel settore dell’edilizia, in virtù del “lieve scostamento” emerso dal raffronto fra quanto dichiarato, appunto, dalla società e quanto accertato dall’Amministrazione Finanziaria sulla base dei risultati elaborati dallo studio di settore.

Di notevole interesse il principio affermato dalla Corte lucana, a mente della quale “l'art. 62-sexies del D.L. 331/93 richiede, per l'accertamento da studi di settore, l'esistenza di gravi scostamenti tra il dichiarato e l'accertato. La ragione di tale richiesta sta nella natura matematico/statistica di tale strumento, basato su una serie di elementi cui è connessa una valenza che dovrebbe indurre a risultati ragionevoli, forse anche probabili, ma pur sempre approssimativi, come dice parte ricorrente, e, come tali, quindi, non conformi con il principio di effettiva capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Carta Costituzionale..

Dalla pronuncia in esame, emerge l’orientamento, sempre più consolidato, dei giudici tributari nel ritenere gli studi di settore un mero indizio, utile, senza dubbio, ad individuare una platea di soggetti da sottoporre ad indagine fiscale, ma, allo stesso tempo, inidoneo, di per sé, a giustificare l’emissione di un atto impositivo.

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