avvisi di accertamento

ACCERTAMENTO IVA NULLO SENZA IL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO

08/11/2018


Va sempre più consolidandosi l’orientamento giurisprudenziale che ritiene nullo l’avviso di accertamento, afferente l’imposta sul valore aggiunto, laddove l’amministrazione finanziaria non istauri il preventivo contraddittorio con il contribuente.

L’ultima pronuncia, in ordine di tempo, è quella della Commissione tributaria provinciale di Isernia, n. 160/01/18, depositata in segreteria lo scorso 25.09.2018.

Il caso in questione riguardava l’impugnazione di alcuni avvisi di accertamento, ai fini Irap ed Iva, emessi nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, dei soci.

Di fronte a simili contestazioni, i ricorrenti lamentavano una serie di circostanze invalidavanti gli atti impositivi, fra cui, con maggior vigore, l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale propedeutico all’emissione degli atti, per il tramite del quale i contribuenti avrebbero potuto far valere elementi decisivi in ordine all’esatta quantificazione del presunto imponibile evaso.

Nel fare ciò, richiamavano a sostegno delle proprie tesi l’ormai nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 24823/2015, insieme ad una serie di sentenze emesse al riguardo dai Giudici europei (Sopropé, ecc.).

Chiamato a giudicare sulla fondatezza delle doglianze sollevate dai ricorrenti, il Collegio tributario provinciale di Isernia ha condiviso le tesi di questi ultimi, con particolare riferimento al denunciato vizio di omesso contraddittorio, così di fatto finendo con l’annullare in toto gli avvisi di accertamento impugnati.

Nel dichiarare la nullità dei predetti atti, i Giudici molisani hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che gli avvisi di accertamento sono stati emessi senza che i contribuenti siano stati messi nella condizione di interloquire sulla fondatezza della richiesta. 

In punto di diritto è sufficiente richiamare la pronuncia resa da sez. un., n. 24823/2015, in Ced. Cass. 637604, in base alla quale: In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati, non è rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

Orbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno espressamente dedotto, sia pur con riferimento alla contestazione nel merito della pretesa tributaria, l’esistenza di costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito in via induttiva

Al di là della fondatezza nel merito, l’esistenza di costi deducibili è un’argomentazione che il contribuente ben avrebbe potuto avanzare fin dalla fase endoprocedimentale ove l’Agenzia delle entrate avesse instaurato il contraddittorio, sicché gli avvisi di accertamento vanno annullati in ragione della dedotta omissione..

Ripercorrendo le orme della citata sentenza, possiamo dunque concludere che:

  • esiste un vizio di nullità dell’avviso di accertamento emesso ai fini Iva, ogni qual volta l’ufficio procede alla notifica immediata dell’atto impositivo senza prima instaurare con il contribuente un dialogo finalizzato all’emersione di rilievi, da parte di quest’ultimo, utili e determinanti per la corretta quantificazione dell’importo accertabile o, addirittura, per l’opportuna valutazione della non emissione dell’atto.
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