avvisi di accertamento

OMESSO CONTRADDITTORIO: AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO

11/03/2019


E’ legittimo l’avviso di accertamento che ci invia l’Agenzia delle Entrate senza prima convocarci per un dialogo preventivo?

La risposta a questa domanda è sicuramente negativa, ma soli pochi giorni fa la Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro non ha mancato di ribadirlo con la sentenza n. 297/2019, depositata il 04.03.2019.

Nella fattispecie in esame, la società contribuente (destinataria di un avviso di accertamento per maggiori ricavi), impugnava l’atto dinanzi al giudice tributario per mezzo del Dott. Daniele Brancale; fra le varie eccezioni, lamentava l’illegittimità dell’avviso per non aver l’ufficio instaurato una fase di contraddittorio preventivo con il contribuente antecedente all’emissione dell’atto.

Ricordiamo, infatti, che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha precisato in maniera definitiva che quando l’avviso di accertamento abbia ad oggetto il recupero di maggiore IVA, l’amministrazione finanziaria è obbligata a sentire il “punto di vista” del contribuente ancor prima di procedere con l’emissione del provvedimento.

Nell’ipotesi in cui ciò non avvenga (e parallelamente il cittadino riesca a dimostrare che nel caso fosse stato invitato ad un confronto avrebbe avuto qualcosa da dire) l’atto di accertamento dovrà essere dichiarato nullo.

Tornando al caso in questione, l’agenzia delle entrate si era difesa replicando che trattandosi di una verifica c.d. “a tavolino”, ovvero non effettuata presso i locali del contribuente, non fosse tenuta ad attivare necessariamente la fase di dialogo con il contribuente.

Tesi che non ha convinto il Collegio giudicante.

La giuria catanzarese, infatti, facendo magistrale applicazione degli insegnamenti della Suprema Corte, ha accolto il ricorso e, contestualmente, ha annullato l’avviso di accertamento notificato alla società ricorrente, con le seguenti motivazioni: “Nel caso di specie, per la parte dell’avviso di accertamento impugnato che si riferisce a tributi non armonizzati (Ires ed Irap), non vi era alcun obbligo di contraddittorio, non essendo specificamente previsto nella legge istitutiva del tributo indicato,mentre, per la parte relativa all’Iva, un siffatto obbligo, riconosciuto dall’Ordinamento, non è stato rispettato dall’amministrazione che ha emesso l’avviso de quo, senza preventivamente consentire al contribuente di interloquire sulla documentazione depositata nella fase endoprocedimentale.

Ne si può dire che la società contribuente abbia lamentato solo genericamente l’omissione del contraddittorio, giacché - per come risulta alle pagine 18 e 19 del ricorso e per quanto si dirà appresso - sono state chiaramente indicate le ragioni che avrebbe potuto dedurre se il chiesto contraddittorio si fosse svolto.”.

Dal caso esaminato possiamo, quindi, trarre le seguenti conclusioni: ogni qual volta riceviamo un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che abbia ad oggetto anche il tributo IVA, è buona cura verificare che lo stesso sia stato preceduto da un invito a fornire delle nostre considerazioni in relazione alla verifica in atto; nel caso ciò non sia avvenuto, sarà opportuno impugnare il provvedimento accertativo al fine di ottenere la declaratoria di nullità dello stesso.

Clicca nella sezione CASI RISOLTI per leggere il testo integrale della sentenza.

 

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