avvisi di accertamento

AVVISO DI ACCERTAMENTO DOUBLE FACE? L’OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO SULL’IVA TRAVOLGE AUTOMATICAMENTE LE ALTRE IMPOSTE.

24/02/2018


Il panorama del contraddittorio preventivo registra una nuova entrata a favore del contribuente, nonostante, ancora una volta, l’amministrazione finanziaria ritenesse inesistente nel nostro ordinamento un obbligo di confronto “ante tempus”, tra fisco e cittadino, con riferimento alla potenziale rettifica dei dati fiscali da quest’ultimo dichiarati.

A dare rilievo alle doglianze sollevate dal contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio, ci ha pensato questa volta la Commissione tributaria provinciale di Enna, con la sentenza n. 1366/01/2017, depositata in segreteria lo scorso 13 novembre.

Il caso in esame, riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad una pluralità di imposte, tra cui Iva ed Irpef, dove, fra le altre cose, veniva contestata l’omessa attivazione del contraddittorio antecedente l’emissione dell’atto, in riferimento al quale, a parere del contribuente, l’ufficio avrebbe potuto acquisire elementi idonei a consentire allo stesso di procedere con una rettifica del reddito più verosimilmente vicina alla reale capacità contributiva del soggetto accertato.

Diversa la tesi dell’ufficio, secondo cui, in assenza di un’espressa previsione di legge che imponesse allo stesso di instaurare un confronto preventivo, l’obbligo invocato dal contribuente non parrebbe potersi ritenere meritevole di accoglimento.

 A ciò si aggiunga che per l’amministrazione finanziaria, attenendo l’avviso in discussione non solo ad Iva ma anche ad altre imposte come l’Irpef, l’Irap, ecc., non sarebbe stato possibile propendere per la nullità dello stesso, dal momento che le Sezioni Unite avrebbero riconosciuto una tale forma di tutela solo ed esclusivamente in relazione agli atti impositivi afferenti le sole imposte c.d. “armonizzate”.

Premesso ciò, la Commissione tributaria etnea, chiamata a giudicare sulla fondatezza del diritto invocato dal contribuente ma, soprattutto, sui possibili scenari legati all’omesso riconoscimento del medesimo da parte dell’ufficio accertatore, ha accolto le doglianze del ricorrente, avendo cura di precisare un principio assolutamente meritevole di condivisione.

Nel fare ciò, i Giudici ennesi, dopo aver richiamato e fatto proprio il disposto della famigerata sentenza n. 24823/15, emessa dalle Sezioni Unite nel dicembre del 2015, hanno annullato totalmente l’avviso di accertamento contestato, così statuendo: “Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale che il Collegio ritiene di poter condividere, l’avviso di accertamento impugnato va annullato – segnatamente con riguardo all’Iva, ma con effetto assorbente anche per le altre imposte accertate, in considerazione dell’evidente, consequenziale e reciproca connessione che sussiste tra la determinazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi e del volume d’affari Iva – atteso che la contribuente ha in effetti assolto l’onere di enunciare in ricorso le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo..(..)..talché in assenza di tale contraddittorio, si è in effetti verificata un’effettiva e concreta lesione del diritto di difesa da cui discende l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento.”.

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