avvisi di accertamento

IL MOVIMENTO DEL CONTO CORRENTE DEL SOCIO NON SEMPRE LEGITTIMA L’ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’

05/02/2018


Questa Corte ha ritenuto che in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.”.

A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2536, depositata il 1° febbraio scorso.

Il caso in esame riguardava l’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali in seguito al riscontro di strane movimentazioni bancarie sui conti correnti dei soci, circostanza che, a parere dell’ufficio, doveva necessariamente corrispondere a disponibilità relative a maggiori redditi provenienti dall’attività d’impresa esercitata dalla società.

Assunto che non convinceva, in alcun modo, i soci verificati, i quali, nella loro veste di rappresentanti dell’ente, impugnavano l’avviso di accertamento sostenendo, appunto, che l’ufficio non avesse dato prova del fatto che le movimentazioni rinvenute sui conti personali degli stessi fossero, in realtà, ricollegabili a materia imponibile occultata dalla società.

Dopo due verdetti negativi, la Corte Suprema ribalta la decisione di seconde cure, sottolineando come, tuttavia, seppur fosse possibile ricostruire il maggior reddito della società utilizzando dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari  intestati ai soci o agli amministratori, resta, ad ogni modo, onere dell’ente impositore provare, anche tramite presunzioni, che vi sia un nesso fra le disponibilità “anomale” di questi ultimi e l’attività svolta dalla società di cui gli stessi fanno parte, ovvero, che l’intestazione in capo ai soci dei conti correnti bancari sia meramente fittizia.

In mancanza di ciò, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non può ritenersi legittimo, giacché carente di quel necessario elemento motivazionale idoneo, da un lato, a legittimare l’emissione dell’atto impositivo, dall’altro, a far presumere l’esistenza di attività non dichiarate da parte della stessa.

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