avvisi di accertamento

AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO SE L’UFFICIO NON COLLABORA

08/04/2014


..L’operato irregolare del contribuente si concretizza infatti, così come riscontrato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, in una improcedibilità alla luce delle modifiche legislative intervenute a seguito dell’introduzione del comma 4bis dell’art. 30 della Legge 724/94..Tuttavia osserva la Commissione che l’improcedibilità dell’istanza a causa della nuova normativa non preclude, per un principio di collaborazione, all’Amministrazione Finanziaria la facoltà di richiedere la documentazione necessaria per l’esame e l’eventuale accoglimento dell’istanza stessa, in base ad oggettive situazioni regolarmente documentate che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi”.

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 1297/03/14, depositata in segreteria il 04/04/14.

I Giudici leccesi, in ossequio al dettato dell’art. 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, laddove è previsto che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della COLLABORAZIONE e della BUONA FEDE”, sono stati chiari nell’evidenziare all’Amministrazione Finanziaria come sia assolutamente doveroso, oltreché corretto, procedere all’annullamento di un proprio atto qualora essa, nel valutare una richiesta del contribuente, si sia limitata ad un mero rigetto formale, rifiutandosi, in maniera aprioristica, di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente comprovante la regolarità del suo operato.

Nella fattispecie, una società si vedeva recapitato un avviso di accertamento per una negligenza del suo amministratore, il quale, non aveva provveduto ad inviare correttamente all’Agenzia delle Entrate l’istanza per l’esonero dalla normativa sulle c.d. “società di comodo”.

Tale normativa, in pratica, prevede che nel caso in cui  una società non raggiunga dei ricavi minimi prestabiliti, debba esserle attribuito un reddito tassabile a meno che non provi di rientrare nelle esimenti previste dalla norma.

Ebbene, la contribuente, seppur non aveva trasmesso la comunicazione in modo corretto, aveva comunque provato, mediante deposito di corposa documentazione, l’impossibilità per la stessa ad esercitare l’attività, dal momento che si trattava di una società immobiliare che, nel periodo oggetto di verifica, mai avrebbe potuto produrre ricavi per una ragione molto semplice, ovvero perché stava costruendo il suo unico immobile destinato a dare in locazione negli anni seguenti.

Il Collegio Salentino, nel decidere la questione, ha accolto il ricorso della contribuente, sancendo un principio lapalissiano che mai all’Ufficio dovrebbe essere consentito disattendere.

Ovvero che, aldilà di eventuali errori da parte del contribuente nella presentazione di istanze e/o comunicazioni, ciò che sempre deve rilevare affinché l’azione accertativa dell’Ufficio possa ritenersi LEGITTIMA, è la reale presenza di una novella ricchezza, idonea a manifestare, appunto, una capacità contributiva maggiore rispetto a quella dichiarata, e, come tale, quindi, suscettibile di recupero a tassazione.

..L’operato irregolare del contribuente si concretizza infatti, così come riscontrato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, in una improcedibilità alla luce delle modifiche legislative intervenute a seguito dell’introduzione del comma 4bis dell’art. 30 della Legge 724/94..Tuttavia osserva la Commissione che l’improcedibilità dell’istanza a causa della nuova normativa non preclude, per un principio di collaborazione, all’Amministrazione Finanziaria la facoltà di richiedere la documentazione necessaria per l’esame e l’eventuale accoglimento dell’istanza stessa, in base ad oggettive situazioni regolarmente documentate che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi”.

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 1297/03/14, depositata in segreteria il 04/04/14.

I Giudici leccesi, in ossequio al dettato dell’art. 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, laddove è previsto che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della COLLABORAZIONE e della BUONA FEDE”, sono stati chiari nell’evidenziare all’Amministrazione Finanziaria come sia assolutamente doveroso, oltreché corretto, procedere all’annullamento di un proprio atto qualora essa, nel valutare una richiesta del contribuente, si sia limitata ad un mero rigetto formale, rifiutandosi, in maniera aprioristica, di esaminare la documentazione prodotta dal contribuente comprovante la regolarità del suo operato.

Nella fattispecie, una società si vedeva recapitato un avviso di accertamento per una negligenza del suo amministratore, il quale, non aveva provveduto ad inviare correttamente all’Agenzia delle Entrate l’istanza per l’esonero dalla normativa sulle c.d. “società di comodo”.

Tale normativa, in pratica, prevede che nel caso in cui  una società non raggiunga dei ricavi minimi prestabiliti, debba esserle attribuito un reddito tassabile a meno che non provi di rientrare nelle esimenti previste dalla norma.

Ebbene, la contribuente, seppur non aveva trasmesso la comunicazione in modo corretto, aveva comunque provato, mediante deposito di corposa documentazione, l’impossibilità per la stessa ad esercitare l’attività, dal momento che si trattava di una società immobiliare che, nel periodo oggetto di verifica, mai avrebbe potuto produrre ricavi per una ragione molto semplice, ovvero perché stava costruendo il suo unico immobile destinato a dare in locazione negli anni seguenti.

Il Collegio Salentino, nel decidere la questione, ha accolto il ricorso della contribuente, sancendo un principio lapalissiano che mai all’Ufficio dovrebbe essere consentito disattendere.

Ovvero che, aldilà di eventuali errori da parte del contribuente nella presentazione di istanze e/o comunicazioni, ciò che sempre deve rilevare affinché l’azione accertativa dell’Ufficio possa ritenersi LEGITTIMA, è la reale presenza di una novella ricchezza, idonea a manifestare, appunto, una capacità contributiva maggiore rispetto a quella dichiarata, e, come tale, quindi, suscettibile di recupero a tassazione.

 

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