avvisi di accertamento

INESISTENTE LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO EFFETTUATA CON POSTA PRIVATA

09/01/2018


La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di notifica a mezzo del servizio postale privato, avendo cura di precisare come, malgrado la legge 4 agosto 2017, n. 124, abbia disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, la soppressione dell’attribuzione in via esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, la stessa disciplina non potrà, ad ogni modo, considerarsi operativa sino a quando non verranno rilasciate le licenze, sulla base delle regole predisposte dall’AGCOM, per lo svolgimento dei servizi oggetto di riserva.

Una pronuncia che si pone, senza dubbio, nel solco tracciato dai Giudici Supremi con la famigerata sentenza n. 23887/17, dove, per la prima volta, è stato affermato che l’orientamento previgente l’entrata in vigore della Legge sopra citata, non può considerarsi superato sino a quando, appunto, non saranno rilasciate le licenze di cui si è detto poche righe sopra.

Nel caso in esame, una società destinataria di un avviso di accertamento ICI, aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, per non aver statuito su un fatto decisivo della controversia, rappresentato proprio dalla censura relativa alla modalità di notifica dell’atto impositivo da parte del Comune.

Ritenendo fondata la doglianza della contribuente, il Collegio Supremo ha annullato la decisione di merito, così statuendo: “Secondo l’orientamento di questa Corte - In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali - (Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17).

Continuando, gli Ermellini hanno ricordato, inoltre, che: “..fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla  giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass. 23887/17).”.

Dal quadro esposto, è assolutamente legittimo, quindi, poter affermare come, ancora oggi, sono da ritenersi inesistenti le notifiche degli atti che l’agente della riscossione invia al contribuente per il tramite del servizio postale privato.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web