avvisi di accertamento

PER IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO UN NUOVO TEST ALLA CONSULTA

27/05/2016


Sembra davvero non voler finire la telenovela che ormai da molto tempo caratterizza un tema estremamente delicato in tema di verifiche tributarie, qual’è appunto quello del contraddittorio preventivo all’emissione dell’atto impositivo.

Usiamo il termine “telenovela”, perché diversamente non potrebbe dirsi, vista, ancor una volta, la conferma del carattere camaleontico ed ondivago che contraddistingue, ormai da anni, la giurisdizione tributaria italiana.

Ci eravamo lasciati, pochi mesi fa, con la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in antitesi con quanto stabilito poco tempo prima dalle sezioni unite della Corte Suprema, aveva ritenuto opportuno rimettere gli atti al Presidente della Corte Costituzionale affinché giudicasse sulla legittimità dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto ad un contraddittorio “preventivo” nella sola ipotesi in cui l’amministrazione abbia effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività.”.

Senza dimenticare che, successivamente, sul punto sono intervenute dapprima la CTR Emilia Romagna, con la sentenza n. 59/1/16, ed in seguito la CTR Piemonte, con la pronuncia n. 126/1/16.

In entrambi i casi, il Collegio di merito ha propeso per la non configurabilità di una distinzione di specie, idonea a rendere applicabile la garanzia del contraddittorio endo-procedimentale soltanto a particolari e predeterminate tipologie di verifiche fiscali piuttosto che a tutte.

Ciò, in netta controtendenza con il dictum delle Sezioni Unite, le quali, ricordiamo, nel dicembre 2015, hanno deliberato il principio secondo cui non può dirsi esistente, nel nostro ordinamento, un obbligo generalizzato di contraddittorio endo-procedimentale, motivo per cui, lo stesso dovrebbe trovare applicazione unicamente in relazione a quei casi in cui sia lo stesso legislatore a prevedere, in maniera esplicita e predeterminata, la necessità di rispettare tale procedura.

Oltre a questo, il massimo consesso ha avuto anche modo di precisare che affinché possa ritenersi necessario il rispetto del “confronto preventivo”, occorre che si faccia distinzione a seconda che la verifica riguardi tributi armonizzati o tributi non armonizzati, sottolineando come solo nella prima delle ipotesi citate è possibile ritenere esistente l’obbligo del contraddittorio preventivo tra fisco e contribuente.

Orbene, dopo aver ricostruito molto rapidamente qual è lo stato attuale del quadro giurisprudenziale relativo alla questione del contraddittorio endo-procedimentale, cerchiamo ora di capire sulla base di quali elementi, in questo caso, la Commissione provinciale di Siracusa, ha ritenuto, conformemente a quanto già fatto dalla CTR Toscana, di sollevare anch’essa il dubbio di costituzionalità dell’art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000, sempre in relazione ad un avviso di accertamento “a tavolino”, emesso senza la previa audizione del contribuente.

In maniera molto innovativa, i Giudici siciliani, con la sentenza n. 565/16, depositata lo scorso 17 giugno, rinvengono nella mancata insaturazione del contraddittorio preventivo un nuovo ed ulteriore profilo di illegittimità con le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, meglio nota come CEDU.

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