avvisi di accertamento

SOCIETA' ESTINTA: QUELLA DEL LIQUIDATORE (alias, AMMINISTRATORE E SOCIO) E' UNA RESPONSABILITA' PROPRIA DI NATURA CIVILISTICA

26/04/2021


L’art. 36 del D.p.r. 602/1973, disciplina una particolare forma di responsabilità - autonoma e distinta rispetto all’obbligazione tributaria non soddisfatta dalla società - per i seguenti soggetti:

  1. liquidatori, che abbiano soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o che abbiano assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti tributari;
  2. amministratori, che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero che abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni delle scritture contabili;
  3. soci, che abbiano ricevuto dagli amministratori, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione della società, denaro o altri beni sociali in assegnazione o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (la responsabilità opera nei limiti del denaro e dei beni ricevuti).

Sulla fattispecie, da molto tempo si è discusso circa la possibilità di far valere direttamente nei confronti dei soggetti ut supra richiamati, il titolo esecutivo rappresentato dall’accertamento giudiziale inerente il debito della società nei confronti del fisco, consolidatosi ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 324 c.p.c.

Prassi - quest’ultima - frequentemente adottata dai diversi uffici dell’amministrazione finanziaria.

Il tema come sopra esposto è stato oggetto di una recente Ordinanza della Corte di Cassazione - n. 28401/2020 - che ha, invero, censurato il comportamento dell’ufficio fiscale che - sulla scorta di quanto  poc’anzi illustrato - aveva emesso una cartella esattoriale nei confronti del socio, in qualità di “coobligato solidale con la società (OMISSIS) S.r.L., di cui era stato socio e liquidatore, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.2.2009, derivante da avviso di accertamento emesso per il periodo di imposta 2000.”.

Nel ripercorrere la disciplina afferente, appunto, la responsabilità dei liquidatori, soci ed ex amministratori di una società cancellata dal registro delle imprese, il Collegio Supremo ha, difatti, riaffermato - ancora una volta - che una simile forma di responsabilità non opera automaticamente, ma solo e soltanto qualora l’amministrazione finanziaria accerti la stessa con un apposito nonché autonomo atto motivato – sì come disposto dall’articolo 36 del D.p.r. n. 602/1973 – da configurarsi come provvedimento ulteriore e diverso rispetto a quello già notificato ai danni della società estinta.

A parere degli Ermellini, infatti, la pretesa che l’Agenzia delle Entrate attiva nei confronti degli ex liquidatori, amministratori e soci, non è un credito strettamente tributario: “ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex articolo 36 cit. c.c., comma penultimo e u.c. (Cass. 7327/2012, 11968/2012).”.

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