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SENZA LIMITI LA DEDUZIONE DEI COSTI PER FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

13/07/2021


Con l’Ordinanza n. 18448 - depositata il 30 giugno 2021 - il Collegio Supremo di Cassazione, dando seguito ad un orientamento giurisprudenziale ormai univoco e pressoché consolidato - ha ribadito il principio per cui i costi, strettamente collegati ad operazioni “soggettivamente” inesistenti, sono sempre legittimamente deducibili ai fini delle imposte sul reddito, a prescindere dal fatto che l’acquirente avesse (o meno) consapevolezza  del carattere fraudolento dell’operazione posta in essere.

Nel riaffermare tale importante principio di diritto, i Giudici di Piazza Cavour hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

In tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. n. 537 del 1993, articolo 14, comma 4bis (nella formulazione introdotta dal Decreto Legge n. 16 del 2012, articolo 8, comma 1, conv. in L. n. 44 del 2012), che opera, in ragione della stessa disposizione, comma 3, quale “jus superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem”, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una “frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 17788 del 06/07/2018; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4645 del 21/02/2020).”.

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