avvisi di accertamento

SPONSORIZZAZIONE DI ASD: LA DEDUZIONE DELLE SPESE DI PUBBLICITA’ AMMESSA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

06/04/2023


Se sei al timone di un’azienda sai bene quanto sia importante ottenere la necessaria visibilità per poter incrementare il tuo portafoglio di clienti; tuttavia, questo significa che dovrai, pertanto, ingegnarti quotidianamente al fine di meglio pubblicizzare la tua attività su internet, sui quotidiani cartacei e su ogni altro mezzo di diffusione di massa.

Allo stesso modo, saprai altrettanto bene quanto possa essere efficace esibire il tuo marchio, il tuo brand, o anche solo semplicemente il nome della tua azienda nei luoghi di maggiore aggregazione sociale.

A tal proposito ti sei accorto che la squadra di calcio dilettantistico della tua città si fa valere nel campionato di riferimento e, in virtù di ciò, attira sempre più spettatori all’evento domenicale.

Hai quindi deciso di offrirti come sponsor!

Certo, la spesa è stata importate, ma per fortuna il tuo commercialista ha portato tale costo in deduzione dal reddito dell’anno, ragion per cui ti senti ancora più soddisfatto per aver, da un lato, contribuito al sostentamento economico della squadra della tua città, dall’altro, per avere comunque recuperato - seppur in forme diverse – il costo sopportato per tale scopo.

DEDUCIBILITA’ DELLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Tuttavia - del tutto inaspettatamente – ti ritrovi a ricevere un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui l’Amministrazione finanziaria ti disconosce il costo portato in deduzione, in ragione della mancanza di inerenza e/o congruità del medesimo con l’attività d’impresa esercitata.

Orbene, se questa è la situazione in cui ti trovi devi sapere che le spese di pubblicità sostenute per la sponsorizzazione di società ed associazioni sportive dilettantistiche sono sempre (interamente) deducibili alle seguenti condizioni:

  1. il soggetto sponsorizzato deve essere una società o un’associazione sportiva dilettantistica;
  2. deve essere rispettato il limite massimo di spesa annua di euro 200.000;
  3. la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine e i prodotti del soggetto sponsorizzante;
  4. il soggetto sponsorizzato deve aver effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Quindi, solo laddove sussistono tutti i presupposti appena enunciati, la spesa può essere ritenuta, senza dubbio, integralmente deducibile dal reddito (art. 108 TUIR), in virtù di una presunzione legale prevista e disciplinata a monte dallo stesso Legislatore fiscale.

A confermare quanto fin qui esposto è stata la Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Calabria, che in forza del vecchio art. 90, c. 8, L. 289/2002 (oggi abrogato e sostituito dall’art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 36/2021), nonché del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 8540/2020 e 21452/2021), ha emesso la recentissima sentenza dell’1.9.2022, n. 2621, con cui ha accolto l’appello di un contribuente che si trovava nelle medesime condizioni sopra descritte, e, di conseguenza, ha dichiarato nullo l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria.

Pronuncia – quella emessa dai giudici calabresi – perfettamente in linea con la disposizione normativa di cui all’art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021, secondo cui: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un  importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

COME FARTI TROVARE PREPARATO IN CASO DI CONTESTAZIONE DA PARTE DEL FISCO

Prima di concludere, è nostro onere farti presente che laddove tu decida, tuttavia, di offrirti come sponsor di un’ASD, è buona regola che tu conserva, per tutto il periodo del contratto, la documentazione idonea e necessaria a comprovare (in caso di verifica del Fisco) l’effettività del rapporto di sponsorizzazione e quindi:

  • il contratto di sponsorizzazione avente data certa;
  • gli elementi a dimostrazione dell’effettiva esecuzione del contratto (fotografie, materiale pubblicitario, articoli di giornale, ecc);
  • i documenti da cui è possibile rinvenire la tracciabilità dei pagamenti.

Se anche TU sei alle prese con una VERIFICA FISCALE relativa al disconoscimento degli eventuali costi sostenuti, quali spese di pubblicità, e vuoi ricevere ASSISTENZA PROFESSIONALE sul tema, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

340 9631958 - info@danielebrancale.it

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