cartelle esattoriali

CARTELLA NOTIFICATA VIA PEC: NULLA LADDOVE PRIVA DEI REQUISITI STABILITI DAL LEGISLATORE

27/11/2018


Arrivano nuove conferme per l’orientamento giurisprudenziale che statuisce l’illegittimità della notifica via pec di atti esattoriali, nell’ipotesi in cui non venga data idonea prova del rispetto dei requisiti imposti dal Legislatore.

A fornirci una disamina accurata e scrupolosa del tema, è intervenuta questa volta la Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 12539/18, depositata il 18.06.2018.

I Giudici capitolini, chiamati a decidere sulla fondatezza dell’eccezione sollevata dal contribuente, hanno affermato quanto segue: “Spetta perciò alla Commissione accertare, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del d.lgs. n. 83 del 2005 se la notificazione della cartella di pagamento con il formato digitale PDF garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria. 

Ritiene il Collegio che la documentazione allegata dall’agente incaricato della riscossione, che è onerato di dimostrare l’avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento, è del tutto insufficiente. 

Si tratta di una copia informe di una ricevuta di consegna di un messaggio ad un indirizzo di posta elettronica certificata, priva di qualsivoglia attestazione di conformità all’originale, al quale risulterebbe allegato un documento in formato PDF, del quale non è dato conoscere se si tratta di documento nativo digitale ovvero della copia di un documento cartaceo. 

Nel primo caso sarebbe carente la sottoscrizione del documento che deve essere attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato e che nella specie non risulta essere stata apposta. La certificazione della firma è, infatti, attestata dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “busta crittografica”, che contiene al suo interno il documento originale, vale a dire l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica (in questo senso le note dell’Agenzia per l’Italia digitale). 

Tale estensione garantisce infatti l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, con riguardo alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto. 

Nel secondo caso mancherebbe l’attestazione di conformità all’originale (da parte di un notaio o da altro ufficiale a ciò autorizzato asseverata secondo le regole tecniche stabilite dall’art. 71, v. art. 22 comma 2 d.lgs. n. 82 del2005). 

In ogni caso la documentazione depositata non è idonea a dimostrare la rituale notifica della cartella di pagamento con illegittimità derivata della stessa.”.

La pronuncia in questione, a parere di chi scrive, assume un notevole rilievo dal momento che schiarisce alcuni dubbi significativi in merito al formato dei documenti notificabili per il tramite della pec.

Il collegio romano, nell’accogliere le tesi del ricorrente, difatti si premura di sottolineare come allo stato attuale è vero che è possibile utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata per la notifica di cartelle esattoriali e atti simili, ma, allo stesso tempo, è altrettanto vero che nel fare ciò, il concessionario della riscossione è tenuto all’osservanza di precisi crismi previsti dalle norme vigenti.

In particolare, a parere dei decidenti, l’atto veicolato dalla posta elettronica certificata deve essere rappresentato da un documento nativo digitale o, nel caso previsto dall’applicazione dell’art. 149bis del c.p.c., da una copia informatica del documento cartaceo originale (c.d. scansione).

Nel primo caso, è assolutamente necessaria l’estensione del file .p7m, al fine di dimostrare l’avvenuta sottoscrizione del documento con firma digitale, nell’altra ipotesi, appare senza dubbio indispensabile - come statuito dai Giudici nella sentenza oggetto del presente commento - la valida attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale o comunque da un soggetto all’uopo autorizzato.

In assenza di prove in merito a quanto appena descritto, l’atto inoltrato sulla pec del contribuente non potrà che essere dichiarato illegittimo.

 

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