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“TICKET SANITARIO”: GIUDICE COMPETENTE E (IL)LEGITTIMITA’ DELLA NOTIFICA CON OPERATORE POSTALE PRIVATO

03/10/2018


Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 D. LGS. 546/1992, tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento“, o la mancata indicazione del termine e delle forma da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente.

Non può dubitarsi, dunque, dell’impugnabilità dell’atto oggetto di contestazione, invito al pagamento per il pagamento della somma di Euro… a titolo di prestazioni sanitarie (ticket)..”.

A tali rilievi è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la sentenza n. 10028 del 14.09.2018.

Ciò, a seguito della contestazione del concessionario della riscossione relativamente alla presunta non impugnabilità, dinanzi al Giudice tributario, dell’atto con cui si contesta il mancato pagamento del contributo al servizio sanitario nazionale, meglio noto come “ticket”.

La decisione in esame assume particolare importanza dal momento che, oltre a statuire sulla giusta competenza delle Commissioni tributarie con riferimento agli atti prima citati, si spinge a delibare anche in merito alla legittimità della notifica degli atti tributari, tanto processuali quanto sostanziali, effettuata per il tramite di operatori postali privati.

Difatti, nel caso si specie, la principale eccezione mossa dal ricorrente era rappresentata proprio dalla potenziale inesistenza della notifica dell’atto, giacché avvenuta a mezzo del servizio postale privato Nexive anziché attraverso il servizio nazionale di Poste Italiane.

Chiamati a giudicare sulla fondatezza di una simile contestazione, i Giudici partenopei hanno accolto la doglianza del contribuente, così statuendo: “Quanto al merito, l’eccezione principale sollevata dalla ricorrente di inesistenza della notifica dell’atto impugnato in quanto effettuata tramite il servizio di poste private, nella specie Nexive , appare fondata.

Invero, secondo l’orientamento costante ed univoco della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che l’art. 4 comma 1 lett. a) D. LGS. 261/1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva a Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.

A nulla rilevando l’abrogazione dell’art. 4 citato, a far data dal 10 settembre 2017, poiché fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva da parte di AGCOM, dovrà confermarsi l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza delle Suprema Corte.

La Commissione, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che le lagnanze svolte dal ricorrente siano giuridicamente fondate e conseguentemente deve disporre l’annullamento dell’invito di pagamento impugnato.”.

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