cartelle esattoriali

CARTELLE DI PAGAMENTO: LA SCHERMATA - VIDEO NON VALE COME PROVA DELLA NOTIFICA

19/05/2020


In caso di iscrizione a ruolo di imposte, dovute in forza di precedenti cartelle di pagamento, l’esattore è tenuto a conservare la documentazione relativa alla notifica anche oltre il termine quinquennale previsto dall’articolo 26, comma 5, D.p.r. n. 602/73. Tale normativa opera, infatti, solo per fini amministrativi, organizzativi e ispettivi, ossia per ragioni di rilevanza interna all’amministrazione, non potendo il concessionario opporre alla contestazione del contribuente sulla prova della notificazione degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dell’obbligo di conservazione della cartella.

Né può assumere valenza di ricognizione del debito l’introduzione di eventuali procedure esecutive ovvero il versamento di parte degli importi riportati in cartella se provati con “schermate video”, trattandosi di atti di parte, privi di rilevanza giuridica.

È questa è la tesi sostenuta dalla Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 84/02/2020.

Nella vicenda in questione, il contribuente era venuto a conoscenza, mediante accesso presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate, dell’iscrizione a ruolo di un ingente importo per tributi dovuti all’Erario. Impugnava, pertanto, l’estratto del ruolo contestando l’effettiva notifica delle presupposte cartelle di pagamento.

Il concessionario rilevava che l’art. 26 del D.p.r. n. 602/73, al comma 5, prescrive che la documentazione attestante la notificazione delle cartelle esattoriale deve essere conservata per soli cinque anni. Produceva, comunque, copia della notificazione dell’atto di riscossione, oltre alla schermata informatica da cui risultava un pignoramento presso terzi, nonché il versamento in acconto delle somme riportate in cartella.

Pertanto, a suo parere, il mancato deposito dell’originale della cartella sarebbe superato da atti successivi non contestati, nonché da una ricognizione del debito fiscale da parte del contribuente per pagamento di parte dello stesso.

La pronuncia in esame, richiamando un costante principio giurisprudenziale della Corte di cassazione (sentenze 18983-4/19, 1302/18, 6887/16), afferma che il concessionario è sempre tenuto a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella, poiché l’obbligo di conservazione ai fini amministrativi, organizzativi e ispettivi, non deroga all’articolo 2697 del Codice civile.

Inoltre, una schermata-video che riporti la data di notificazione dell’atto presupposto, nonché il versamento di alcune somme riferibili alle cartelle in questione (da valere quale ricognizione del debito), non possono assurgere al rango di (contraria) prova documentale, essendo atto interno all’amministrazione, privo di rilevanza giuridica.

Appare, comunque, utile rilevare che il disconoscimento di una copia fotostatica richiede una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa, in modo inequivoco, gli estremi della negazione della genuinità della copia.

Non possono, quindi, considerarsi sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive, che andrebbero operate mediante l’indicazione specifica, sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall’originale.

Fonte Nt Plus Fisco - Il SOLE24ORE

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