cartelle esattoriali

CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'AIRE: E' NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO FISCALE ITALIANO

16/10/2021


Con la Sentenza n. 23378, depositata il 24 agosto scorso, la V Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che nel caso di cittadini italiani residenti all’estero: “la modalità di notificazione prevista in via generale dall’art. 142 c.p.c., assicura al notificatario l’effettiva conoscenza dell’atto a lui destinato, imponendo all’Amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall’A.I.R.E.

IL CASO

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla CTR del Veneto che confermava quanto stabilito dalla CTP di Vicenza.

Nello specifico, i Giudici di secondo grado avevano dichiarato la piena regolarità della notifica di tre cartelle presupposte a tre intimazioni, quest’ultime notificate alla contribuente/ricorrente con raccomandata A/R presso la di lei residenza estera, essendosi la stessa trasferita nel 1992 ed avendo provveduto ad iscriversi all’A.I.R.E. a seguito del suddetto trasferimento.

Insistendo nelle sue doglianze innanzi ai Giudici di legittimità, la ricorrente riteneva che le cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni di pagamento impugnate non fossero in realtà mai state notificate, in quanto comunicate con la procedura prevista dagli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 al suo ultimo domicilio fiscale italiano, seppure - come anzidetto - la stessa si fosse regolarmente iscritta all’A.I.R.E.

LA DECISIONE

I Giudici di Piazza Cavour, dopo aver dato atto che l’Amministrazione finanziaria non aveva correttamente eseguito la procedura di notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche (circostanza da cui scaturiva conseguentemente l’illegittimità delle successive intimazioni), hanno accolto il ricorso avanzato dalla contribuente, cassando, di conseguenza, la sentenza oggetto d’impugnazione.

Nel fare ciò, i Decidenti supremi hanno avuto modo di sottolineare come la ricostruzione effettuata dalla CTP, e condivisa dalla CTR, avesse omesso di considerare le modifiche apportate alla procedura di notificazione degli atti tributari a persone residenti all’estero (la cui regolamentazione si rinviene nel D.P.R. n. 600 del 1973, Titolo VI, e, in particolare, dal combinato disposto di cui al citato decreto, artt. 58 e 60) ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 366/ 2007.

Con tale pronuncia, la cui efficacia retroattiva è – ad avviso della Suprema Corte – da ritenersi “indubbia”, la Corte costituzionale ha dichiarato la ”illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c) ed f), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c., non si applicano”. 

Nello specifico – proseguono gli Ermellini - la Consulta ha ritenuto che le disposizioni normative portate dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, fossero lesive dei principi insiti negli artt. 3 e 24 Cost., non garantendo ai contribuenti italiani iscritti all’A.I.R.E. il diritto di acquisire effettiva conoscenza dei provvedimenti tributari a loro destinati, così, di fatto, dando luogo ad una “ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai residenti in Italia, ai quali detta conoscenza era invece garantita dal fatto che le notificazioni degli atti tributari sono effettuate nel domicilio fiscale, e cioè, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, denunciato art. 58, comma 2, nel comune nella cui anagrafe sono iscritte le persone fisiche contribuenti.”.

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