cartelle esattoriali

NOTIFICA A MEZZO PEC NULLA SE L'INDIRIZZO DEL MITTENTE NON RISULTA DAI PUBBLICI REGISTRI

08/10/2021


Va consolidandosi sempre più il nuovo indirizzo giurisprudenziale che considera illegittima la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo pec, laddove il mittente (Agenzia delle Entrate Riscossione) abbia utilizzato - a tal scopo - un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello presente nei pubblici registri (INIPEC — REGINDE - IPA).

A fare eco alle recenti decisioni dei Giudici di merito già pronunciatisi sulla vicenda (Ctp Roma, Ctp Bari, Ctp Perugia, Ctp Napoli, Ctp Ferrara, Ctp Reggio Calabria), è intervenuta, di recente, anche la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro.

Chiamati a pronunciarsi sull’eccezione di un contribuente - il quale denunciava, giustappunto, l’irregolarità del procedimento afferente la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento inviatagli, dal momento che l’indirizzo utilizzato dal notificante non corrispondeva a quello risultante dal registro IPA - i decidenti del capoluogo calabrese hanno, difatti, accolto le doglianze di quest’ultimo, dichiarando “inesistente” la notifica oggetto della vexata quaestio.

Con pronuncia n. 1076/2021 - depositata in segreteria il 04.06.2021 - la Curia provinciale di Catanzaro, ha statuito quanto segue: 

”..1) Circa l’invio della cartella di pagamento da indirizzo pec non esistente nei pubblici registri. L’eccezione del ricorrente è fondata e va accolta. 

Invero, il Collegio rileva che la cartella di pagamento impugnata è stata inviata da un indirizzo pec non risultante, come dimostrato con i documenti allegati al ricorso (non contestati da ADER) da alcun pubblico registro o elenco informatico (INIPEC — REGINDE - IPA). 

Sicché, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto, da cui proviene l’atto impugnato, deriva la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini. 

Da quanto sopra, consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente.

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